Art. 3.
                (Donazione di sangue, emocomponenti e
                   cellule staminali emopoietiche)
1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonche'
il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di
infusione  per  allotrapianto  e  per  autotrapianto,  e  di  cellule
staminali  emopoietiche  da  cordone  ombelicale,  all'interno  delle
strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni.
2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1 possono essere effettuate in
persone  di  almeno  diciotto  anni  di  eta', previa espressione del
consenso  informato  e  verifica  della loro idoneita' fisica. Per le
persone  di  eta'  inferiore ai diciotto anni il consenso e' espresso
dagli  esercenti la potesta' dei genitori, o dal tutore o dal giudice
tutelare. La partoriente di minore eta' puo' donare cellule staminali
emopoietiche  da  cordone  ombelicale previa espressione del consenso
informato.
3.  La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale e'
un  gesto  volontario  e  gratuito  al  quale ogni donna puo' dare il
propio assenso informato al momento del parto.
4.  I  protocolli  per  l'accertamento  della  idoneita'  fisica  del
donatore e della donatrice e le modalita' della donazione di sangue e
di   emocomponenti,   nonche'   del  prelievo  di  cellule  staminali
emopoietiche  periferiche  e da cordone ombelicale, sono definiti con
decreto   del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentiti  il  Centro
nazionale  sangue  di  cui  all'articolo  12  e  la  Consulta tecnica
permanente  per  il  sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, di
seguito denominata "Consulta".
5.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo sono periodicamente
aggiornate  sulla base delle linee guida emanate dal Centro nazionale
sangue ai sensi dell'articolo 12.