Art. 3. (Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche) 1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonche' il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere effettuate in persone di almeno diciotto anni di eta', previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneita' fisica. Per le persone di eta' inferiore ai diciotto anni il consenso e' espresso dagli esercenti la potesta' dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore eta' puo' donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato. 3. La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale e' un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna puo' dare il propio assenso informato al momento del parto. 4. I protocolli per l'accertamento della idoneita' fisica del donatore e della donatrice e le modalita' della donazione di sangue e di emocomponenti, nonche' del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, di seguito denominata "Consulta". 5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate sulla base delle linee guida emanate dal Centro nazionale sangue ai sensi dell'articolo 12.