IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59, recante
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente
istituzione   del  servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo   di   istruzione   e   di   formazione,  nonche'  riordino
dell'Istituto    nazionale    per    la   valutazione   del   sistema
dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76, recante
definizione  delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma del-l'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77, recante
definizione    delle    norme    generali   relative   all'alternanza
scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2004,  n.  306, di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  9  novembre  2004, n. 266, ed, in
particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Visto   il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed,
in particolare, l'articolo 21;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 15 settembre 2005;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze,  per  la  funzione  pubblica  e del lavoro e delle politiche
sociali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
   Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

  1.   Il  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione  e'  costituito  dal  sistema  dei  licei  e  dal  sistema
dell'istruzione  e formazione professionale. Esso e' il secondo grado
in   cui   si   realizza,   in   modo   unitario,  il  diritto-dovere
all'istruzione  e  alla  formazione  di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76.
  2.  Lo  Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
  3.   Nel  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  si  persegue  la
formazione  intellettuale,  spirituale  e  morale,  anche ispirata ai
principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza  alla  comunita' locale, alla collettivita' nazionale ed
alla civilta' europea.
  4.  Tutte  le  istituzioni  del  sistema  educativo di istruzione e
formazione  sono  dotate  di autonomia didattica, organizzativa, e di
ricerca e sviluppo.
  5.  I  percorsi  liceali  e  i  percorsi di istruzione e formazione
professionale  nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione
e  formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di
promuovere   l'educazione   alla   convivenza   civile,  la  crescita
educativa,  culturale  e  professionale  dei  giovani  attraverso  il
sapere,  il  saper  essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione
critica  su  di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di
giudizio  e  l'esercizio  della  responsabilita'  personale e sociale
curando  anche  l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle
conoscenze,  delle  abilita',  delle  capacita'  e  delle  attitudini
relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua
europea,   oltre  all'italiano  e  all'inglese,  secondo  il  profilo
educativo,  culturale  e  professionale  di  cui all'allegato A. Essi
assicurano  gli  strumenti  indispensabili  per l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli
obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
  6.   Nei  percorsi  del  secondo  ciclo  si  realizza  l'alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
  7.  Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilita'
di  cambiare  scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi,
tra  gli  indirizzi,  ove  previsti,  nonche' di passare dai percorsi
liceali   a  quelli  dell'istruzione  e  formazione  professionale  e
viceversa.  A  tali  fini  le  predette istituzioni adottano apposite
iniziative   didattiche,   per   consentire   l'acquisizione  di  una
preparazione adeguata alla nuova scelta.
  8.  La  frequenza,  con  esito  positivo,  di  qualsiasi percorso o
frazione  di  percorso  formativo  comporta l'acquisizione di crediti
certificati  che  possono  essere  fatti  valere, anche ai fini della
ripresa  degli  studi  eventualmente  interrotti,  nei passaggi tra i
diversi  percorsi  di  cui  al  comma  7.  Le istituzioni del sistema
educativo   di  istruzione  e  formazione  riconoscono  inoltre,  con
specifiche  certificazioni  di competenza, le esercitazioni pratiche,
le  esperienze  formative,  i  tirocini  di cui all'articolo 18 della
legge  24  giugno  1997,  n.  196  e gli stage realizzati in Italia e
all'estero  anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali,
sociali,  produttive,  professionali e dei servizi. Ai fini di quanto
previsto  nel  presente  comma  sono validi anche i crediti formativi
acquisiti  e  le  esperienze  maturate  sul  lavoro,  nell'ambito del
contratto  di  apprendistato  di  cui  all'articolo  48  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  9.  Le  modalita'  di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi
tra  i  percorsi  del  sistema  dei licei, sono definite con le norme
regolamentari  adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b)
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  10.  Le  corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra i crediti
acquisiti  nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di
istruzione  e  formazione  professionale  ai  fini  dei  passaggi dal
sistema   dei   licei   al   sistema   dell'istruzione  e  formazione
professionale  e  viceversa sono definite mediante accordi in sede di
Conferenza  Stato-Regioni,  recepiti con decreto del Presidente della
Repubblica,     su    proposta    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
  11.   Sono   riconosciuti  i  crediti  formativi  conseguiti  nelle
attivita'   sportive   svolte   dallo  studente  presso  associazioni
sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
  12.  Al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione  si  accede  a seguito del superamento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
  13.  Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante
sono  di  competenza  delle  regioni  e  province  autonome e vengono
rilasciati  esclusivamente  dalle istituzioni scolastiche e formative
del  sistema  d'istruzione  e  formazione  professionale.  Essi hanno
valore  nazionale  in  quanto corrispondenti ai livelli essenziali di
cui al Capo III.
  14.   La  continuita'  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio
1999,  n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite
di  accordi  in  sede  di  Conferenza  unificata ai sensi del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  successive modificazioni,
prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
  15.  I  percorsi  del  sistema  dei  licei  e quelli del sistema di
istruzione  e  formazione  professionale possono essere realizzati in
un'unica  sede,  anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni tra le
istituzioni  scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi
di  insegnamento-apprendimento ha una propria identita' ordinamentale
e  curricolare.  I  percorsi  dei licei inoltre, ed in particolare di
quelli  articolati  in  indirizzi  di  cui  all'articolo  2, comma 8,
possono  raccordarsi  con  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale  costituendo, insieme, un centro polivalente denominato
"Campus"  o  "Polo  formativo".  Le  convenzioni  predette  prevedono
modalita'  di gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino
la   rappresentanza   delle   istituzioni   scolastiche  e  formative
interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico
e  tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del
presente   comma   si   provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note al preambolo:

              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta'
          regolamentare   spetta   allo   Stato   nelle   materie  di
          legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  regioni.  La
          potesta'  regolamentare  spetta  alle regioni in ogni altra
          materia.  I  comuni,  le province e le citta' metropolitane
          hanno  potesta'  regolamentare  in  ordine  alla disciplina
          dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
          attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato".
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge
          28 marzo 2003, n. 53:
              "Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
          sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
          1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
          della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
          evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
          delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
          cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
          principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
          secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
          delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
          province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
          soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e di istruzione e formazione professionale.".
              -  La  legge  10 marzo 2000, n. 62, reca: "Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione".
              -  La  legge  14 febbraio 2003, n. 30, reca: "Delega al
          Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".
              -  Il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276,
          reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30".
              -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59:
              "Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
          e  degli  istituti  educativi  si inserisce nel processo di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero  sistema formativo. Ai fini della realizzazione
          della  autonomia  delle istituzioni scolastiche le funzioni
          dell'Amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione   in   materia   di  gestione  del  servizio  di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione   e  programmazione  definiti  dallo  Stato,  sono
          progressivamente  attribuite  alle istituzioni scolastiche,
          attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
          didattici,  alle  scuole medie, alle scuole e agli istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli  istituti  tecnici  e  professionali e degli istituti
          d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte le tipologie
          degli  istituti  di  istruzione, anche in deroga alle norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti   a   carattere   atipico  di  cui  alla  parte I,
          titolo II,  capo III, del testo unico approvato con decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche].
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il   raccordo   tra   i   compiti  previsti  dalla
          lettera a)    e    l'organizzazione   e   le   attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.
              Le  modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove
          d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.".
              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275, reca: "Regolamento recante norme in materia
          di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
          "Definizione   delle   norme  generali  sul  diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione,  ai sensi dell'art. 2,
          comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".
              -  Il  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, reca:
          "Definizione  delle  norme generali relative all'alternanza
          scuola-lavoro,  ai  sensi  dell'art. 4 della legge 28 marzo
          2003, n. 53".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge
          24 giugno 1997, n. 196:
              "Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
          Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche  enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b)   attuazione   delle   iniziative  nell'ambito  di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni   intervenute   tra  i  soggetti  di  cui  alla
          lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articolo  a  favore  dei giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
              "Art.   48   (Apprendistato   per   l'espletamento  del
          diritto-dovere  di  istruzione  e formazione). - 1. Possono
          essere  assunti,  in  tutti  i  settori  di  attivita', con
          contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento   del
          diritto-dovere  di  istruzione e formazione i giovani e gli
          adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
              2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
          diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non
          superiore  a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
          una  qualifica  professionale.  La  durata del contratto e'
          determinata    in   considerazione   della   qualifica   da
          conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
          e   formativi   acquisiti,   nonche'   del  bilancio  delle
          competenze  realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
          dai  soggetti  privati accreditati, mediante l'accertamento
          dei   crediti  formativi  definiti  ai  sensi  della  legge
          28 marzo 2003, n. 53.
              3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
          diritto-dovere  di  istruzione e formazione e' disciplinato
          in base ai seguenti principi:
                a) forma    scritta    del    contratto,   contenente
          indicazione   della   prestazione  lavorativa  oggetto  del
          contratto,  del  piano formativo individuale, nonche' della
          qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del
          rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione
          aziendale od extra-aziendale;
                b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista
          secondo tariffe di cottimo;
                c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere
          dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di
          apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118
          del codice civile;
                d) divieto  per  il  datore di lavoro di recedere dal
          contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
          di un giustificato motivo.
              4.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi
          dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
          istruzione  e  formazione  e'  rimessa  alle regioni e alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, d'intesa con il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e
          principi direttivi:
                a) definizione della qualifica professionale ai sensi
          della legge 28 marzo 2003, n. 53;
                b) previsione  di un monte ore di formazione, esterna
          od  interna  alla  azienda,  congruo al conseguimento della
          qualifica  professionale in funzione di quanto stabilito al
          comma  2  e  secondo  standard minimi formativi definiti ai
          sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
                c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
          a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente     piu'     rappresentative     per    la
          determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,
          delle  modalita'  di  erogazione della formazione aziendale
          nel  rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
          competenti;
                d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
          all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna
          alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini
          contrattuali;
                e) registrazione   della  formazione  effettuata  nel
          libretto formativo;
                f) presenza  di  un tutore aziendale con formazione e
          competenze adeguate.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera b)
          della legge 28 marzo 2003, n. 53:
              "Art.  7 (Disposizioni finali e attuative). 1. Mediante
          uno  o  piu' regolamenti da adottare a norma dell'art. 117,
          sesto  comma,  della  Costituzione e dell'art. 17, comma 2,
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
          parlamentari  competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
          istituzioni scolastiche, si provvede:
                a) (omissis);
                b) alla determinazione delle modalita' di valutazione
          dei crediti scolastici;".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  69  della  legge
          17 maggio 1999, n. 144:
              "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
          occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
          norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
          superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
          della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
          sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
          le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
          non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
          superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
          modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
          formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
          l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
          certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
              -  Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".