Art. 2.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti  nei modelli dualistico e
                             monistico)
   1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 148:
   1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
   2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
   "2.  La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per l'elezione
di  un  membro  effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di
minoranza.
   2-bis.   Il   presidente   del   collegio  sindacale  e'  nominato
dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza";
   3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "comune controllo" sono
inserite le seguenti: "ovvero agli amministratori della societa' e ai
soggetti  di  cui  alla  lettera  b)",  e  dopo le parole: "di natura
patrimoniale" sono aggiunte le seguenti: "o professionale";
   4)  i  commi  4,  4-bis,  4-ter  e  4-quater  sono  sostituiti dai
seguenti:
   "4.  Con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
CONSOB,  la  Banca  d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di
onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio sindacale,
del  consiglio  di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla
gestione.  Il  difetto  dei  requisiti  determina  la decadenza dalla
carica.
   4-bis.  Al  consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3.
   4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le
disposizioni  dei  commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza
e'  il  membro  del  consiglio  di  amministrazione  eletto  ai sensi
dell'articolo 147-ter, comma 3.
   4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e'
dichiarata   dal  consiglio  di  amministrazione  o,  nelle  societa'
organizzate  secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea
entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta
di  qualsiasi  soggetto  interessato  o  qualora abbia avuto comunque
notizia dell'esistenza della causa di decadenza";
   b) dopo l'articolo 148 e' inserito il seguente:
   "Art.  148-bis.  -  (Limiti  al  cumulo degli incarichi). - 1. Con
regolamento  della  CONSOB  sono  stabiliti  limiti  al  cumulo degli
incarichi  di  amministrazione  e  controllo  che  i componenti degli
organi  di  controllo delle societa' di cui al presente capo, nonche'
delle societa' emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
in  misura  rilevante  ai  sensi  dell'articolo 116, possono assumere
presso  tutte  le  societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e
VII,  del  codice  civile.  La  CONSOB  stabilisce tali limiti avendo
riguardo  all'onerosita'  e  alla  complessita'  di  ciascun  tipo di
incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa', al numero
e  alla  dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonche'
all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
   2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2400, quarto
comma,  del  codice  civile,  i  componenti degli organi di controllo
delle  societa'  di  cui  al  presente  capo,  nonche' delle societa'
emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra  il pubblico in misura
rilevante  ai  sensi  dell'articolo  116,  informano  la  CONSOB e il
pubblico,  nei  termini  e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il
regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione
e  controllo  da  essi  rivestiti  presso tutte le societa' di cui al
libro  V,  titolo  V,  capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB
dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento
   del  numero  massimo  previsto  dal  regolamento  di  cui al primo
   periodo";
       c) all'articolo 149:
   1) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
   "c-bis)  sulle  modalita'  di  concreta attuazione delle regole di
governo  societario  previste  da  codici di comportamento redatti da
societa'  di  gestione  di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria,   cui  la  societa',  mediante  informativa  al  pubblico,
dichiara di attenersi";
   2) al comma 4-ter, le parole: "limitatamente alla lettera d)" sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle lettere c-bis) e d)";
   d) all'articolo 151:
   1)  al  comma  1,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero  rivolgere  le medesime richieste di informazione direttamente
agli   organi  di  amministrazione  e  di  controllo  delle  societa'
controllate";
   2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "da almeno due membri del
collegio" sono sostituite dalle seguenti: "individualmente da ciascun
membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea
dei soci, che puo' essere esercitato da almeno due membri";
   e) all'articolo 151-bis:
   1)  al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ",  ovvero  rivolgere  le medesime richieste di informazione
direttamente  agli  organi  di  amministrazione  e di controllo delle
societa' controllate";
   2)  al  comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri
del  consiglio"  sono  sostituite dalle seguenti: "individualmente da
ciascun  membro  del  consiglio, ad eccezione del potere di convocare
l'assemblea  dei  soci,  che  puo'  essere  esercitato  da almeno due
membri";
   f) all'articolo 151-ter:
   1)  al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ",  ovvero  rivolgere  le medesime richieste di informazione
direttamente  agli  organi  di  amministrazione  e di controllo delle
societa' controllate";
   2)  al  comma 3, secondo periodo, le parole: "da almeno due membri
del  comitato"  sono  sostituite  dalle seguenti: "individualmente da
ciascun membro del comitato";
   g)  all'articolo  193,  comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
   "a)  ai  componenti  del  collegio  sindacale,  del  consiglio  di
sorveglianza  e  del  comitato  per  il  controllo sulla gestione che
commettono   irregolarita'   nell'adempimento   dei  doveri  previsti
dall'articolo  149,  commi  1,  4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero
omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3".
   2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2400 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Al  momento  della  nomina  dei sindaci e prima dell'accettazione
dell'incarico,   sono   resi  noti  all'assemblea  gli  incarichi  di
amministrazione  e  di  controllo  da  essi  ricoperti  presso  altre
societa'";
   b)  all'articolo  2409-quaterdecies,  primo comma, dopo le parole:
"2400, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto";
   c)  all'articolo  2409-septiesdecies,  e'  aggiunto,  in  fine, il
seguente comma:
   "Al   momento   della  nomina  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  e  prima  dell'accettazione dell'incarico, sono resi
noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da
essi ricoperti presso altre societa'".
 
          Note all'art. 2:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  148  del  decreto
          legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58  (Testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Sezione   V   (Organi   di   controllo).  -  Art.  148
          (Composizione).  -  1.  L'atto  costitutivo  della societa'
          stabilisce per il collegio sindacale:
                a) il   numero,  non  inferiore  a  tre,  dei  membri
          effettivi;
                b) il   numero,  non  inferiore  a  due,  dei  membri
          supplenti;
              2.  La  CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per
          l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da
          parte dei soci di minoranza.
              2-bis. Il presidente del collegio sindacale e' nominato
          dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
              3.  Non  possono  essere  eletti  sindaci e, se eletti,
          decadono dall'ufficio:
                a) coloro  che  si  trovano nelle condizioni previste
          dall'art. 2382 del codice civile;
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado    degli    amministratori    della   societa',   gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto  grado degli amministratori delle societa' da questa
          controllate,  delle societa' che la controllano e di quelle
          sottoposte a comune controllo;
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  od alle
          societa'  da  questa  controllate  od  alle societa' che la
          controllano  od  a  quelle  sottoposte  a  comune controllo
          "ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti di
          cui  alla  lettera  b)"  da  rapporti  di lavoro autonomo o
          subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
          "o professionale" che ne compromettano l'indipendenza.
              4.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
          della  giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sentiti  la CONSOB, la Banca d'Italia e
          l'ISVAP,  sono  stabiliti  i requisiti di onorabilita' e di
          professionalita'  dei  membri  del  collegio sindacale, del
          consiglio  di  sorveglianza e del comitato per il controllo
          sulla  gestione.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la
          decadenza dalla carica.
              4-bis.  Al  consiglio  di  sorveglianza si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
              4-ter.  Al  comitato per il controllo sulla gestione si
          applicano   le   disposizioni  dei  commi  2-bis  e  3.  Il
          rappresentante  della  minoranza e' il membro del consiglio
          di amministrazione eletto ai sensi dell'art. 147-ter, comma
          3.
              4-quater.  Nei  casi previsti dal presente articolo, la
          decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o,
          nelle  societa'  organizzate secondo i sistemi dualistico e
          monistico,  dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina
          o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
              In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta
          di  qualsiasi  soggetto  interessato  o qualora abbia avuto
          comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza;».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 149 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 149 (Doveri). - 1. Il collegio sindacale vigila:
                a) sull'osservanza    della    legge    e   dell'atto
          costitutivo;
                b) sul    rispetto    dei    principi   di   corretta
          amministrazione;
                c) sull'adeguatezza   della  struttura  organizzativa
          della  societa'  per gli aspetti di competenza, del sistema
          di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile
          nonche'     sull'affidabilita'    di    quest'ultimo    nel
          rappresentare correttamente i fatti di gestione;
                c-bis)  sulle  modalita' di concreta attuazione delle
          regole   di   governo  societario  previste  da  codici  di
          comportamento  redatti  da  societa' di gestione di mercati
          regolamentati  o  da  associazioni  di  categoria,  cui  la
          societa',  mediante  informativa  al  pubblico, dichiara di
          attenersi;
                d) sull'adeguatezza   delle   disposizioni  impartite
          dalla societa' alle societa' controllate ai sensi dell'art.
          114, comma 2.
              2.  I  membri  del  collegio  sindacale  assistono alle
          assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione
          e  del  comitato  esecutivo.  I  sindaci, che non assistono
          senza  giustificato  motivo  alle  assemblee  o, durante un
          esercizio   sociale,   a   due   adunanze   del   consiglio
          d'amministrazione   o   del  comitato  esecutivo,  decadono
          dall'ufficio.
              3.  Il  collegio  sindacale comunica senza indugio alla
          CONSOB   le  irregolarita'  riscontrate  nell'attivita'  di
          vigilanza  e  trasmette i relativi verbali delle riunioni e
          degli    accertamenti    svolti    e   ogni   altra   utile
          documentazione.
              4.  Il  comma 3 non si applica alle societa' con azioni
          quotate  solo  in  mercati  regolamentati  di  altri  paesi
          dell'Unione europea.
              4-bis.  Al  consiglio  di  sorveglianza  si applicano i
          commi  1,  3  e  4.  Almeno  un componente del consiglio di
          sorveglianza  partecipa  alle  riunioni  del  consiglio  di
          gestione.
              4-ter.  Al  comitato per il controllo sulla gestione si
          applicano  i  commi  1, "limitatamente alle lettere c-bis e
          d)", 3 e 4.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 151 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  151  (Poteri).  -  1.  I  sindaci possono, anche
          individualmente,  procedere in qualsiasi momento ad atti di
          ispezione   e   di   controllo,   nonche'   chiedere   agli
          amministratori  notizie,  anche  con riferimento a societa'
          controllate,  sull'andamento  delle operazioni sociali o su
          determinati affari, "ovvero rivolgere le medesime richieste
          di informazione direttamente agli organi di amministrazione
          e di controllo delle societa' controllate".
              2.  Il  collegio  sindacale puo' scambiare informazioni
          con  i  corrispondenti organi delle societa' controllate in
          merito   ai  sistemi  di  amministrazione  e  controllo  ed
          all'andamento   generale   dell'attivita'   sociale.   Puo'
          altresi',  previa comunicazione al presidente del consiglio
          di  amministrazione,  convocare  l'assemblea  dei  soci, il
          consiglio  di  amministrazione  od il comitato esecutivo ed
          avvalersi  di  dipendenti della societa' per l'espletamento
          delle  proprie  funzioni.  I  poteri  di  convocazione e di
          richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche
          "individualmente   da   ciascun  membro  del  collegio,  ad
          eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che
          puo' essere esercitato da almeno due membri".
              3.  Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilita'
          del  sistema  amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la
          propria   responsabilita'   e   a  proprie  spese,  possono
          avvalersi,  anche  individualmente,  di propri dipendenti e
          ausiliari  che  non  si  trovino  in  una  delle condizioni
          previste dall'art. 148, comma 3. La societa' puo' rifiutare
          agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.
              4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro
          delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
          da tenersi, a cura del collegio, nella sede della societa'.
          Si  applicano le disposizioni dell'art. 2421, ultimo comma,
          del codice civile.».
              - Si riporta il testo dell'art. 151-bis del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza). -
          1.  I  componenti  del  consiglio  di sorveglianza possono,
          anche  individualmente,  chiedere notizie ai consiglieri di
          gestione,  anche  con  riferimento  a societa' controllate,
          sull'andamento  delle  operazioni  sociali o su determinati
          affari,   "ovvero   rivolgere   le  medesime  richieste  di
          informazione  direttamente agli organi di amministrazione e
          di controllo delle societa' controllate".
              Le  notizie  sono  fornite  a  tutti  i  componenti del
          consiglio di sorveglianza.
              2.  I componenti del consiglio di sorveglianza possono,
          anche    individualmente,   chiedere   al   presidente   la
          convocazione   dell'organo,   indicando  gli  argomenti  da
          trattare.  La riunione deve essere convocata senza ritardo,
          salvo  che  vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al
          richiedente  ed illustrate al consiglio alla prima riunione
          successiva.
              3.   Il   consiglio   di   sorveglianza   puo',  previa
          comunicazione  al  presidente  del  consiglio  di gestione,
          convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed
          avvalersi  di  dipendenti della societa' per l'espletamento
          delle  proprie  funzioni.  I  poteri  di  convocazione e di
          richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche
          "individualmente   da  ciascun  membro  del  consiglio,  ad
          eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che
          puo' essere esercitato da almeno due membri".
              4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello
          stesso  appositamente delegato, puo' procedere in qualsiasi
          momento   ad   atti  d'ispezione  e  di  controllo  nonche'
          scambiare  informazioni  con  i corrispondenti organi delle
          societa'    controllate    in    merito   ai   sistemi   di
          amministrazione   e  controllo  ed  all'andamento  generale
          dell'attivita' sociale.».
              - Si riporta il testo dell'art. 151-ter del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  151-ter  (Poteri  del  comitato per il controllo
          sulla  gestione).  -  1. I  componenti  del comitato per il
          controllo  sulla  gestione  possono, anche individualmente,
          chiedere  agli  altri  amministratori  notizie,  anche  con
          riferimento  a  societa'  controllate, sull'andamento delle
          operazioni   sociali   o  su  determinati  affari,  "ovvero
          rivolgere    le    medesime   richieste   di   informazione
          direttamente  agli organi di amministrazione e di controllo
          delle  societa'  controllate".  Le  notizie  sono fornite a
          tutti  i  componenti  del  comitato  per il controllo sulla
          gestione.
              2.  I  componenti  del  comitato per il controllo sulla
          gestione   possono,   anche  individualmente,  chiedere  al
          presidente  la  convocazione  del  comitato,  indicando gli
          argomenti  da  trattare.  La riunione deve essere convocata
          senza  ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente
          comunicate  al  richiedente  ed illustrate al comitato alla
          prima riunione successiva.
              3.  Il  comitato  per il controllo sulla gestione puo',
          previa   comunicazione   al  presidente  del  consiglio  di
          amministrazione,  convocare il consiglio di amministrazione
          od  il  comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della
          societa'  per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni.  I
          poteri  di  convocazione  e  di richiesta di collaborazione
          possono essere esercitati anche "individualmente da ciascun
          membro del comitato".
              4.  Il  comitato per il controllo sulla gestione, od un
          componente   dello   stesso  appositamente  delegato,  puo'
          procedere  in  qualsiasi  momento  ad atti d'ispezione e di
          controllo    nonche'    scambiare    informazioni   con   i
          corrispondenti  organi delle societa' controllate in merito
          ai  sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
          generale dell'attivita' sociale.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 193 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
          e  delle  societa' di revisione). - 1. Nei confronti di chi
          svolge  funzioni  di amministrazione, direzione e controllo
          presso societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
          comunicazioni  previste  dagli  articoli 113,  114  e 115 o
          soggetti   agli   obblighi   di  cui  all'art.  115-bis  e'
          applicabile  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          cinquemila ad euro cinquecentomila per l'inosservanza delle
          disposizioni   degli  articoli medesimi  o  delle  relative
          disposizioni  applicative.  Se le comunicazioni sono dovute
          da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
          applica nei confronti di quest'ultima.
              1-bis.   Alla   stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1
          soggiacciono   coloro   i   quali  esercitano  funzioni  di
          amministrazione,  di  direzione  e  di  controllo presso le
          societa'  e  gli  enti  che  svolgono le attivita' indicate
          all'art.  114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
          soggetti  indicati  nell'art.  114,  comma  7,  in  caso di
          inosservanza  delle  disposizioni  ivi  previste nonche' di
          quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
              1-ter.  La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile  in  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
          previste  dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
          attuazione   emanate  dalla  CONSOB,  nei  confronti  della
          persona  fisica  che svolge le attivita' indicate nel comma
          1-bis  e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
          dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica
          che svolge l'attivita' di giornalista.
              2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
          rilevanti  e dei patti parasociali previste rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5,
          nonche'  la  violazione dei divieti previsti dall'art. 120,
          comma  5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
          euro cinquecentomila.
              3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
                a) ai   componenti   del   collegio   sindacale,  del
          consiglio  di  sorveglianza e del comitato per il controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento  dei  doveri previsti dall'art. 149, commi
          1,  4-bis,  primo  periodo,  e  4-ter,  ovvero  omettono le
          comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
                b) agli  amministratori  delle  societa' di revisione
          che  violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma
          3.
              3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal  presente articolo non si applica l'art. 16 della legge
          24 novembre 1981, n. 689.»
              - Si riporta il testo dell'art. 2400 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2400  (Nomina  e  cessazione  dall'ufficio). - I
          sindaci   sono   nominati  per  la  prima  volta  nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto  degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
          carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
          convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
          esercizio  della  carica.  La  cessazione  dei  sindaci per
          scadenza  del  termine  ha  effetto  dal  momento in cui il
          collegio e' stato ricostituito.
              I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa
          [codice  civile  2409].  La  deliberazione  di  revoca deve
          essere   approvata   con  decreto  dal  tribunale,  sentito
          l'interessato.
              La  nomina  dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
          di  essi  del cognome e del nome, del luogo e della data di
          nascita  e  del  domicilio,  e  la  cessazione dall'ufficio
          devono essere iscritte, a cura degli amministratori [codice
          civile  2194],  nel  registro  delle imprese nel termine di
          trenta giorni.
              Al   momento   della   nomina   dei   sindaci  e  prima
          dell'accettazione    dell'incarico,    sono    resi    noti
          all'assemblea   gli   incarichi  di  amministrazione  e  di
          controllo da essi ricoperti presso altre societa'.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 2409-quaterdecies del
          codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   2409-quaterdecies  (Norme  applicabili).  -  Al
          consiglio   di   sorveglianza  ed  ai  suoi  componenti  si
          applicano,  in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400,
          terzo  "e  quarto"  comma,  2402, 2403-bis, secondo e terzo
          comma,  2404,  primo,  terzo  e  quarto comma, 2406, 2408 e
          2409-septies.
              Alla  deliberazione  del  consiglio di sorveglianza con
          cui  viene  approvato  il  bilancio di esercizio si applica
          l'art.  2434-bis  ed  essa  puo' venire impugnata anche dai
          soci ai sensi dell'art. 2377.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 2409-septiesdecies del
          codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.       2409-septiesdecies       (Consiglio      di
          amministrazione).   -   La   gestione  dell'impresa  spetta
          esclusivamente al consiglio di amministrazione.
              Almeno   un  terzo  dei  componenti  del  consiglio  di
          amministrazione  deve  essere  in possesso dei requisiti di
          indipendenza  stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo
          comma,  e,  se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo
          previsti da codici di comportamento redatti da associazioni
          di   categoria   o  da  societa'  di  gestione  di  mercati
          regolamentati.
              Al momento della nomina dei componenti del consiglio di
          amministrazione  e  prima  dell'accettazione dell'incarico,
          sono    resi    noti   all'assemblea   gli   incarichi   di
          amministrazione  e  di  controllo  da essi ricoperti presso
          altre societa'.».