Art. 3.
                     (Azione di responsabilita)
   1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2393:
   1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
   "L'azione  di responsabilita' puo' anche essere promossa a seguito
di  deliberazione  del collegio sindacale, assunta con la maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti";
   2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
   "La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia
presa  con  il  voto  favorevole  di  almeno  un  quinto del capitale
sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli
amministratori";
   b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: "un ventesimo"
sono sostituite dalle seguenti: "un quarantesimo";
   c)  all'articolo  2409-duodecies,  quinto  comma,  le parole: "dal
quarto comma dell'articolo 2393" sono sostituite dalle seguenti: "dal
quinto comma dell'articolo 2393".
   2.  All'articolo  145,  comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le
parole: "2393, quarto e quinto comma" sono sostituite dalle seguenti:
"2393, quinto e sesto comma".
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 2393 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   2393  (Azione  sociale  di  responsabilita).  -
          L'azione  di  responsabilita'  contro gli amministratori e'
          promossa  in  seguito a deliberazione dell'assemblea, anche
          se  la societa' e' in liquidazione [codice civile 22, 2364,
          n. 4, 2366, 2373, 2409].
              La  deliberazione  concernente la responsabilita' degli
          amministratori   puo'   essere  presa  in  occasione  della
          discussione   del   bilancio,  anche  se  non  e'  indicata
          nell'elenco delle materie da trattare [codice civile 2366],
          quando  si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui
          si riferisce il bilancio.
              L'azione  di responsabilita' puo' anche essere promossa
          a  seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta
          con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
              L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
          cessazione dell'amministratore dalla carica.
              La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
          la  revoca  dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
          proposta,  purche'  sia  presa  con  il  voto favorevole di
          almeno  un  quinto  del  capitale  sociale. In questo caso,
          l'assemblea     provvede     alla     sostituzione    degli
          amministratori.
              La  societa'  puo' rinunziare all'esercizio dell'azione
          di  responsabilita' e puo' transigere [codice civile 1966],
          purche'  la  rinunzia  e la transazione siano approvate con
          espressa deliberazione dell'assemblea, e purche' non vi sia
          il  voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti
          almeno  il quinto del capitale sociale [codice civile 2394,
          2394-bis,  2395,  2434] o, nelle societa' che fanno ricorso
          al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del
          capitale  sociale,  ovvero la misura prevista nello statuto
          per  l'esercizio  dell'azione sociale di responsabilita' ai
          sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393-bis.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2393-bis del codice
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   2393-bis  (Azione  sociale  di  responsabilita'
          esercitata dai soci). - L'azione sociale di responsabilita'
          puo'  essere  esercitata  anche  dai soci che rappresentino
          almeno  un  quinto del capitale sociale o la diversa misura
          prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
              Nelle   societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
          capitale  di  rischio,  l'azione di cui al comma precedente
          puo'  essere  esercitata  dai  soci  che  rappresentino  un
          "quarantesimo"  del  capitale  sociale  o  la minore misura
          prevista nello statuto.
              La  societa'  deve essere chiamata in giudizio e l'atto
          di  citazione  e'  ad  essa notificato anche in persona del
          presidente del collegio sindacale.
              I  soci  che  intendono promuovere l'azione nominano, a
          maggioranza    del   capitale   posseduto,   uno   o   piu'
          rappresentanti  comuni per l'esercizio dell'azione e per il
          compimento degli atti conseguenti.
              In  caso  di  accoglimento  della  domanda, la societa'
          rimborsa  agli  attori  le  spese  del  giudizio  e  quelle
          sopportate  nell'accertamento  dei fatti che il giudice non
          abbia  posto  a  carico  dei  soccombenti  o  che  non  sia
          possibile recuperare a seguito della loro escussione.
              I  soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o
          transigerla;   ogni   corrispettivo   per   la  rinuncia  o
          transazione deve andare a vantaggio della societa'.
              Si    applica    all'azione   prevista   dal   presente
          articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2409-duodecies del
          codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2409-duodecies  (Consiglio  di  sorveglianza). -
          Salvo  che  lo  statuto  non  preveda un maggior numero, il
          consiglio  di  sorveglianza  si  compone  di  un  numero di
          componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
              Fatta   eccezione  per  i  primi  componenti  che  sono
          nominati  nell'atto  costitutivo,  e  salvo quanto disposto
          dagli  articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
          il  consiglio  di sorveglianza spetta all'assemblea, previa
          determinazione  del  loro numero nei limiti stabiliti dallo
          statuto.
              I  componenti  del consiglio di sorveglianza restano in
          carica   per   tre  esercizi  e  scadono  alla  data  della
          successiva  assemblea  prevista dal secondo comma dell'art.
          2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto
          dal  momento  in  cui il consiglio di sorveglianza e' stato
          ricostituito.
              Almeno   un   componente  effettivo  del  consiglio  di
          sorveglianza  deve  essere  scelto  tra  gli  iscritti  nel
          registro   dei   revisori  contabili  istituito  presso  il
          Ministero della giustizia.
              I   componenti   del  consiglio  di  sorveglianza  sono
          rieleggibili,  salvo  diversa disposizione dello statuto, e
          sono  revocabili  dall'assemblea  in  qualunque  tempo  con
          deliberazione  adottata  con  la  maggioranza prevista "dal
          quinto  comma  dell'art. 2393", anche se nominati nell'atto
          costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se
          la revoca avviene senza giusta causa.
              Lo  statuto,  fatto  salvo  quanto  previsto  da  leggi
          speciali   in   relazione   all'esercizio   di  particolari
          attivita',  puo'  subordinare  l'assunzione della carica al
          possesso   di   particolari   requisiti   di  onorabilita',
          professionalita' e indipendenza.
              Se  nel  corso  dell'esercizio  vengono a mancare uno o
          piu'  componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea
          provvede senza indugio alla loro sostituzione.
              Il  presidente  del consiglio di sorveglianza e' eletto
          dall'assemblea.
              Lo  statuto  determina  i  poteri  del  presidente  del
          consiglio di sorveglianza.
              Non possono essere eletti alla carica di componente del
          consiglio   di   sorveglianza   e,   se   eletti,  decadono
          dall'ufficio:
                a) coloro  che  si  trovano nelle condizioni previste
          dall'art. 2382;
                b) i componenti del consiglio di gestione;
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa'  da  questa  controllate  o  a quelle sottoposte a
          comune  controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
          continuativo   di   consulenza  o  di  prestazione  d'opera
          retribuita che ne compromettano l'indipendenza.
              Lo    statuto    puo'    prevedere   altre   cause   di
          ineleggibilita'    o    decadenza,    nonche'    cause   di
          incompatibilita'  e  limiti  e  criteri per il cumulo degli
          incarichi.».
              - Si  riporta  il comma 6 dell'art. 145 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «6.  Della  parte  di capitale sociale rappresentata da
          azioni  di  risparmio  non  si  tiene  conto  ai fini della
          costituzione   dell'assemblea   e   della  validita'  delle
          deliberazioni,  ne' per il calcolo delle aliquote stabilite
          dagli   articoli 2367,   "2393,   quinto  e  sesto  comma",
          2393-bis,  2408,  secondo  comma  e  2409, primo comma, del
          codice civile.».