Art. 2.
                          Membri supplenti
  1.  Il  Consiglio  direttivo  della Corte di cassazione e' altresi'
composto  da  sei  membri  supplenti,  di  cui quattro magistrati che
esercitano,   rispettivamente,   funzioni   direttive  giudicanti  di
legittimita', funzioni direttive requirenti di legittimita', funzioni
giudicanti  di  legittimita'  e  funzioni requirenti di legittimita',
eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione
e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario
di   universita'   in  materie  giuridiche,  nominato  dal  Consiglio
universitario  nazionale  ed  un  avvocato  con  almeno venti anni di
effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni
nell'albo  speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio  1934,  n.  36,  e  successive  modificazioni,  nominato  dal
Consiglio nazionale forense.
  2.  In  caso  di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del
Consiglio  direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi
ne esercita le funzioni.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  testo  dell'art. 33 del regio decreto-legge
          27 novembre 1933, n. 1578, vedi nota all'art. 1.