Art. 2. Membri supplenti 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' altresi' composto da sei membri supplenti, di cui quattro magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni direttive giudicanti di legittimita', funzioni direttive requirenti di legittimita', funzioni giudicanti di legittimita' e funzioni requirenti di legittimita', eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, un professore ordinario di universita' in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense. 2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, vedi nota all'art. 1.