Art. 3.
                               Organi

  1.  Il  Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto
dal  primo  presidente  della  Corte. Nella prima seduta il Consiglio
elegge  al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto,
un  vice  presidente,  scelto  tra  i  componenti non togati e, tra i
componenti togati, il segretario.
  2.  Alle  spese  connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito
delle  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la
Corte  di  cassazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico del
bilancio dello Stato.