Art. 3. Organi 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e, tra i componenti togati, il segretario. 2. Alle spese connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.