Art. 4.
Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di
                             cassazione

  1.  Ai  fini  della  elezione,  da parte dei magistrati in servizio
presso  la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa
Corte,   dei   cinque  componenti  togati  effettivi  e  dei  quattro
componenti  togati  supplenti  del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione,  ogni  elettore  riceve  quattro schede, una per ciascuna
delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.
  2.  Ogni  elettore  esprime  il proprio voto per un solo magistrato
componente  effettivo  e  per un solo magistrato componente supplente
per ciascuna delle categorie da eleggere.
  3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero  di  voti,  in  numero  pari  a  quello dei posti, effettivi o
supplenti,  da  assegnare a ciascuna categoria. In caso di parita' di
voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo.