Art. 4. Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2. 2. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato componente effettivo e per un solo magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere. 3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo.