Art. 5.
 Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
  1.  I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione durano in carica quattro anni.
  2.  I  componenti  magistrati elettivi ed i componenti nominati dal
Consiglio  universitario  nazionale e dal Consiglio nazionale forense
non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
  3.  Il  componente  magistrato  elettivo  che per qualsiasi ragione
cessa  dalla  carica  nel  corso  del  quadriennio  e' sostituito dal
magistrato  che  lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa
categoria.
  4.  Alla  scadenza  del  quadriennio,  cessano dalla carica anche i
componenti  che  hanno  sostituito  altri  nel  corso del quadriennio
medesimo.
  5.  Finche'  non  e'  insediato  il  nuovo  Consiglio,  continua  a
funzionare quello precedente.