Art. 5. Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni. 2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. 3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria. 4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo. 5. Finche' non e' insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.