Art. 12.
                     Modifiche all'articolo 384
  1.  L'articolo 384 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della
causa  nel merito). - La Corte enuncia il principio di diritto quando
decide  il ricorso proposto anorma dell'articolo 360, primo comma, n.
3),  e  in  ogni  altro  caso  in  cui, decidendo su altri motivi del
ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
  La  Corte,  quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando
la  causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di
diritto  e  comunque  a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la
causa  nel  merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti
di fatto.
  Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione.
rilevata  d'ufficio,  la  Corte  riserva la decisione, assegnando con
ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore
a  venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il
deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
  Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in
diritto,  quando  il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso
la Corte si limita a correggere la motivazione.».