Art. 15.
                     Modifiche all'articolo 391
  1.  I  primi  tre  commi  dell'articolo 391 del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti:
  «Sulla  rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per
legge,  la  Corte  provvede  con  sentenza quando deve decidere altri
ricorsi  contro  lo  stesso  provvedimento,  altrimenti  provvede  il
presidente con decreto.
  Il  decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare
la parte che vi ha dato causa alle spese.
  Il  decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti
chiede  la  fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione.».
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  391  del codice di
          procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato:
              «Art.  391 (Pronuncia sulla rinuncia). - Sulla rinuncia
          e  nei  casi di estinzione del processo disposta per legge,
          la  Corte  provvede con sentenza quando deve decidere altri
          ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede
          il presidente con decreto.
              Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo'
          condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
              Il  decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna
          delle  parti  chiede la fissazione dell'udienza nel termine
          di dieci giorni dalla comunicazione.
              La  condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno
          aderito  le  altre  parti  personalmente  o i loro avvocati
          autorizzati con mandato speciale.».