Art. 17.
                          Articolo 391-ter
  1.  Dopo  l'articolo  391-bis  del  codice  di  procedura civile e'
inserito il seguente:
  «Art.  39l-ter (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo).
-  Il  provvedimento  con  il  quale  la Corte ha deciso la causa nel
merito  e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui
ai  numeri  1,  2,  3  e  6  del  primo comma dell'articolo 395 e per
opposizione  di  terzo.  I relativi ricorsi si propongono alla stessa
Corte  e  debbono  contenere  gli  elementi,  rispettivamente,  degli
articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
  Quando  pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo,
la  Corte  decide  la  causa  nel  merito qualora non siano necessari
ulteriori   accertamenti   di   fatto;   altrimenti,  pronunciata  la
revocazione  ovvero  dichiarata  ammissibile  l'opposizione di terzo,
rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.».