Art. 7. Modifiche all'articolo 369 1. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 369 del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 369 (Deposito del ricorso). - Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilita': 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 362; 3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.».