Art. 9. Modifiche all'articolo 375 1. All'articolo 375 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) i numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti: «2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilita' per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis.»; b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 375 del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilita' per mancanza dei motivi previsti dall`art. 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'art. 366-bis.».