Art. 9.
                     Modifiche all'articolo 375
  1.  All'articolo  375 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) i  numeri  2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai
seguenti:
      «2)  ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che
sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo
332 ovvero che sia rinnovata;
      3)  provvedere  in  ordine  all'estinzione del processo in ogni
caso diverso dalla rinuncia;
      4)  pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
giurisdizione;
      5)  accogliere  o rigettare il ricorso principale e l'eventuale
ricorso  incidentale  per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero
dichiararne  l'inammissibilita'  per  mancanza  dei  motivi  previsti
nell'articolo  360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo
366-bis.»;
    b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
 
          Nota all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  375  del codice di
          procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato:
              «Art.  375  (Pronuncia  in  camera  di consiglio). - La
          Corte,   sia  a  sezioni  unite  che  a  sezione  semplice,
          pronuncia  con  ordinanza  in  camera  di  consiglio quando
          riconosce di dovere:
                1)    dichiarare   l'inammissibilita'   del   ricorso
          principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
                2)  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio  o
          disporre     che     sia    eseguita    la    notificazione
          dell'impugnazione  a  norma  dell'art.  332  ovvero che sia
          rinnovata;
                3)  provvedere  in ordine all'estinzione del processo
          in ogni caso diverso dalla rinuncia;
                4)   pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento  di
          competenza e di giurisdizione;
                5)  accogliere  o  rigettare  il ricorso principale e
          l'eventuale  ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
          infondatezza,  ovvero  dichiararne  l'inammissibilita'  per
          mancanza  dei  motivi  previsti dall`art. 360 o per difetto
          dei requisiti previsti dall'art. 366-bis.».