Art. 13.
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura
penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le
seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 266 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo dal telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'art. 600-quater. 1 del medesimo
codice.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.».