Art. 14.
1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le
seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1,".
2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1,".
3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater
1,".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 190-bis 392 e 398
del codice di procedura penale come modificati dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi
particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma
dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo
ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si
procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici.».
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico
ministero o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minore degli
anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal
comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni.».
«Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
della notifica e comunque dopo la scadenza del termine
previsto dall'art. 396, comma 1, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza
di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente
comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone
interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la
data dell'udienza non puo' intercorrere un termine
superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta
alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso
del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere
all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti
l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia
delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare.
Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al pubblico
ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori,
essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non
ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente
probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del
giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice
per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve
essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di
reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove
fra le persone interessate all'assunzione della prova vi
siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al
comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita'
particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono
necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo'
svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi
il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di
assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso
minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere
documentate integralmente con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia,
ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e'
anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti.».