Art. 16.
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono
inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1,".
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono inserite
le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1,".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo
600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono
commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1 del medesimo codice.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno
per le vittime di richieste estorsive.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 10 (Disposizioni processuali). - 1. Quando e'
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 629,
644, 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'art.
3 della legge 20 febbraio 1958,n. 75, il pubblico ministero
puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei
provvedimenti che applicano una misura cautelare,
dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del
sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione
dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche
oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro
le successive quarantotto ore.
2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o
ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente
per le indagini, e provvedono.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 9 (Condizioni di applicabilita' delle speciali
misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le
condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai
commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le
disposizioni del presente Capo, speciali misure di
protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate
quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di
tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate,
dal Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che
le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
grave e attuale pericolo per effetto di talune delle
condotte di collaborazione aventi le caratteristiche
indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale.
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di
protezione, assumono rilievo la collaborazione o le
dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La
collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere
carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi'
avere carattere di novita' o di completezza o per altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo
sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per
le attivita' di investigazione sulle connotazioni
strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali
delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le
modalita' operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate
nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate
anche mediante la definizione di uno speciale programma di
protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13,
comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4
possono essere applicate anche a coloro che convivono
stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che
risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a
causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non
determina, in difetto di stabile coabitazione,
l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di
collaborazione o della rilevanza e qualita' delle
dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
del gruppo criminale in relazione al quale la
collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
gruppo e' localmente in grado di valersi.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu'.):
«Art. 14 (Attivita' di contrasto). - 1. Nell'ambito
delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile
di livello almeno provinciale dell'organismo di
appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture specializzate per la repressione dei delitti
sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle
istituite per il contrasto dei delitti di criminalita'
organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e
600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente
legge, procedere all'acquisto simulato di materiale
pornografico e alle relative attivita' di intermediazione,
nonche' partecipare alle iniziative turistiche di cui
all'art. 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data
immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria che puo',
con decreto motivato, differire il sequestro sino alla
conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'art.
1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di
nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine,
il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalita'
le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato,
ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e
terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando e'
identificata o identificabile la persona offesa dal reato,
il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in
custodia giudiziale con facolta' d'uso, agli organi di
polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.».