Art. 8.
1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le
seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";
b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono
inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se
commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso
l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in
altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da
minori".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 609-nonies del codice
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti
penali). - La condanna o l'applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies comporta:
1) la perdita della potesta' del genitore, quando la
qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza
aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e
l'esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e
609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione
perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine
e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
in altre strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori.».