Art. 8. 
 
  1. All'articolo 609-nonies del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole: "La  condanna"  sono  inserite  le
seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta  delle  parti  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale"; 
    b) al numero 1), dopo  le  parole:  "elemento  costitutivo"  sono
inserite le seguenti: "o circostanza aggravante"; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se
commessi nei confronti di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto,  609-quater  e  609-quinquies,  comporta   in   ogni   caso
l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in
altre strutture pubbliche o private  frequentate  prevalentemente  da
minori". 
 
          Nota all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 609-nonies  del  codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 609-nonies  (Pene  accessorie  ed  altri  effetti
          penali). - La  condanna  o  l'applicazione  della  pena  su
          richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice  di
          procedura penale per  alcuno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies  e
          609-octies comporta: 
                1) la perdita della potesta' del genitore, quando  la
          qualita' di genitore e' elemento costitutivo o  circostanza
          aggravante del reato; 
                2)  l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi   ufficio
          attinente alla tutela ed alla curatela; 
                3)  la  perdita   del   diritto   agli   alimenti   e
          l'esclusione dalla successione della persona offesa. 
              La condanna o l'applicazione della  pena  su  richiesta
          delle parti a norma dell'art. 444 del codice  di  procedura
          penale, per alcuno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli
          609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di
          persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e
          609-quinquies,  comporta  in   ogni   caso   l'interdizione
          perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni  ordine
          e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
          in  altre  strutture  pubbliche   o   private   frequentate
          prevalentemente da minori.».