Art. 9. 
 
  1. All'articolo 734-bis del  codice  penale  le  parole:  "600-ter,
600-quater" sono sostituite dalle seguenti:  "600-ter  e  600-quater,
anche se relativi  al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
600-quater.1,". 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  734-bis  del  codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art.  734-bis  (Divulgazione   delle   generalita'   o
          dell'immagine  di  persona  offesa  da  atti  di   violenza
          sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti  previsti  dagli
          articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche  se  relativi
          al materiale pornografico  di  cui  all'art.  600-quater.1,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies
          e  609-octies,  divulghi,   anche   attraverso   mezzi   di
          comunicazione di massa, le generalita' o  l'immagine  della
          persona  offesa  senza  il  suo  consenso,  e'  punito  con
          l'arresto da tre a sei mesi.».