Art. 2. 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
  1. Al concorso sono ammessi coloro che: 
    a) hanno conseguito la laurea  in  giurisprudenza  a  seguito  di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  ed  hanno
conseguito  diploma  presso  le  scuole  di  specializzazione   nelle
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto  legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il  numero  dei
laureati  da  ammettere  alle  scuole  di  specializzazione  per   le
professioni legali e' determinato, fermo quanto previsto nel comma  5
dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in
misura non superiore a  dieci  volte  il  maggior  numero  dei  posti
considerati  negli  ultimi  tre  bandi  di   concorso   per   uditore
giudiziario; 
    b) hanno conseguito la laurea  in  giurisprudenza  a  seguito  di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  ed  hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
    c) hanno conseguito la laurea  in  giurisprudenza  a  seguito  di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  ed  hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; 
    d) hanno conseguito la laurea  in  giurisprudenza  a  seguito  di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  ed  hanno
svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive
nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 
    e) hanno conseguito la laurea  in  giurisprudenza  a  seguito  di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  ed  hanno
svolto le funzioni di magistrato onorario  per  almeno  quattro  anni
senza demerito e  senza  essere  stati  revocati  o  disciplinarmente
sanzionati; 
    f) hanno conseguito la laurea  in  giurisprudenza  a  seguito  di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  ed  hanno
conseguito  il  diploma  di  specializzazione   in   una   disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore
a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
  2. sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda, risultano di eta' non
inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino
alle seguenti condizioni: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) avere l'esercizio dei diritti civili; 
    c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 
  3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite
massimo di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse. 
  4.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  non  ammette  al
concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano
di condotta incensurabile. Qualora non si  provveda  alla  ammissione
con riserva,  il  provvedimento  di  esclusione  e'  comunicato  agli
interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della  prova
scritta. 
  5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto
anno successivo alla data di acquisto  di  efficacia  del  primo  dei
decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio  2005,  n.
150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei  requisiti
per l'ammissione al concorso  di  cui  al  presente  articolo,  anche
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito  di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi
iscritti  al  relativo  corso  di   laurea   anteriormente   all'anno
accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le  modalita'
di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 2:
              - Il   testo   dell'art.  16  del  decreto  legislativo
          17 novembre  1997,  n.  398  (Modifica  alla disciplina del
          concorso  per  uditore  giudiziario e norme sulle scuole di
          specializzazione   per   le  professioni  legali,  a  norma
          dell'art.  17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127), e' il seguente:
              "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
          legali).   -   1. Le  scuole  di  specializzazione  per  le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
          legge 19 novembre 1990, n. 341.
              2.  Le  scuole  di  specializzazione per le professioni
          legali,  sulla  base  di  modelli  didattici omogenei i cui
          criteri  sono  indicati  nel  decreto  di  cui all'art. 17,
          comma 114,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e nel
          contesto  dell'attuazione  della autonomia didattica di cui
          all'art.  17,  comma 95,  della  predetta legge, provvedono
          alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
          attraverso    l'approfondimento   teorico,   integrato   da
          esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
          dell'impiego  di magistrato ordinario o all'esercizio delle
          professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
          la  formazione  comune  dei  laureati  in giurisprudenza e'
          svolta  anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso  sedi  giudiziarie, studi professionali e scuole del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai.
              2-bis.  La  durata  delle  scuole  di cui al comma 1 e'
          fissata  in due anni per coloro che conseguono la laurea in
          giurisprudenza  secondo  l'ordinamento didattico previgente
          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
          di  laurea  e  di  laurea specialistica per la classe delle
          scienze  giuridiche,  adottati  in  esecuzione  del decreto
          3 novembre  1999,  n.  509  del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
              2-ter.  L'ordinamento  didattico delle scuole di cui al
          comma 1  e'  articolato  sulla durata di un anno per coloro
          che  conseguono la laurea specialistica per la classe delle
          scienze  giuridiche  sulla base degli ordinamenti didattici
          adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          3 novembre   1999,   n.   509.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
          i     criteri    generali    ai    fini    dell'adeguamento
          dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
              3.  Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
          i   criteri  indicati  nel  decreto  di  cui  all'art.  17,
          comma 114,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  dalle
          universita',  sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche
          sulla  base  di  accordi  e  convenzioni interuniversitari,
          estesi,  se  del  caso,  ad altre facolta' con insegnamenti
          giuridici.
              4.  Nel  consiglio  delle scuole di specializzazione di
          cui   al   comma 1   sono  presenti  almeno  un  magistrato
          ordinario, un avvocato ed un notaio.
              5.  Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
          dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
          in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
          precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
          magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
          nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
          numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
          medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
          forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
          sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
          cui  al  comma 1,  e delle condizioni di ricettivita' delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli   ed   esame.   La  composizione  della  commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Il predetto decreto assicura la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai.
              6.  Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
          graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
          curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
          massimo di dieci punti.
              7.  Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione e'
          subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
          dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
          superamento delle prove finali di esame.
              8.  Il  decreto  di  cui  all'art. 17, comma 114, della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura.".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 marzo
          1982,  n.  162  (Riordinamento  delle scuole dirette a fini
          speciali,  delle  scuole di specializzazione e dei corsi di
          perfezionamento),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          17 aprile 1982, n. 105, supplemento ordinario.
              - Per  il testo della lettera a) del comma 1, dell'art.
          1  della  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le note
          alle premesse.