Art. 3.
      Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
  1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma,
di  regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni
anno e, comunque, nei trenta giorni prima o dopo la predetta data.
  2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro della giustizia,
previa  delibera  del  Consiglio  superiore  della  magistratura, che
determina  il  numero  dei posti. Con successivi decreti del Ministro
della   giustizia,   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale,  sono
determinati  il  luogo  ed  il  calendario di svolgimento della prova
scritta.
  3.  In  considerazione  del  numero delle domande, la prova scritta
puo'  aver  luogo  contemporaneamente  in  Roma  ed  in  altre  sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice
con le diverse sedi.
  4.  Ove  la  prova  scritta  abbia luogo contemporaneamente in piu'
sedi,   la   commissione  esaminatrice  espleta  presso  la  sede  di
svolgimento   della   prova  in  Roma  le  operazioni  inerenti  alla
formulazione,  alla  scelta  dei  temi  ed al sorteggio della materia
oggetto   della  prova.  Presso  le  altre  sedi  le  funzioni  della
commissione  per  il  regolare  espletamento delle prove scritte sono
attribuite  ad  un  comitato  di  vigilanza  nominato con decreto del
Ministro  della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore
della  magistratura,  e  composto da cinque magistrati, dei quali uno
con  anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni
di  presidente,  coadiuvato  da personale amministrativo dell'area C,
cosi'  come  definita dal contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri  per  il  quadriennio  1998-2001,  stipulato il 16 febbraio
1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita'
in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso
di  assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato
piu'  anziano.  Si  applica  ai  predetti  magistrati  la  disciplina
dell'esonero  dalle  funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista
dall'articolo   5,   limitatamente  alla  durata  dell'attivita'  del
comitato.