Art. 5.
                       Commissione di concorso
  1.  La  commissione  di  concorso  e' nominata nei dieci giorni che
precedono  quello  di  inizio  della  prova  scritta  con decreto del
Ministro  della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore
della  magistratura,  ed  e'  composta  da  magistrati, aventi almeno
cinque  anni  di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero
variabile  fra  un  minimo  di  dodici  e  un  massimo di sedici e da
professori  universitari  di  prima  fascia  nelle materie oggetto di
esame  da  un  minimo  di quattro a un massimo di otto; il professore
universitario  incaricato  del  colloquio  psico-attitudinale  di cui
all'articolo  1, comma 7, e' scelto tra i docenti di una delle classi
di  laurea  in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
del  4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
ottobre   2000   -  supplemento  ordinario  n.  170  -  e  successive
modificazioni.   La  funzione  di  presidente  e'  attribuita  ad  un
magistrato  che  esercita  da  almeno  tre anni le funzioni direttive
giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di
secondo  grado  e  quella  di  vicepresidente  da  un  magistrato che
esercita  funzioni  di  legittimita';  il  numero  dei  componenti e'
determinato  tenendo  conto  del  presumibile  numero dei candidati e
dell'esigenza  di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il
numero  dei  componenti  professori  universitari  e' tendenzialmente
proporzionato  a  quello  dei  componenti magistrati. Non puo' essere
nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli
ultimi tre concorsi precedentemente banditi.
  2.  Nella  delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura   designa,  tra  i  componenti  della  commissione,  due
magistrati  e  tre  docenti  universitari delle materie oggetto della
prova  scritta,  ed  altrettanti  supplenti,  i  quali, unitamente al
presidente  ed  al  vicepresidente,  si  insediano  immediatamente. I
restanti  componenti  si  insediano  dopo  l'espletamento della prova
scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.
    3.  Nella  seduta  di insediamento di tutti i suoi componenti, la
commissione  definisce  i  criteri per la valutazione degli elaborati
scritti e delle prove orali dei candidati.
  4.   Il   presidente  della  commissione  e  gli  altri  componenti
appartenenti  alla  magistratura  possono essere nominati anche tra i
magistrati  a  riposo da non piu' di cinque anni, che, all'atto della
nomina,  non  hanno  superato  i  settantacinque  anni di eta' e che,
all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  esercitavano le funzioni
richieste per la nomina.
  5.  Il presidente della commissione puo' essere sostituito dal vice
presidente  o,  in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal
piu' anziano dei magistrati presenti.
  6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonche' ciascuna
delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attivita' in
ogni  seduta  con  la  presenza  di  almeno nove di essi, compreso il
presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di
parita'  di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del
calendario  dei  lavori il presidente della commissione assicura, per
quanto  possibile,  la  periodica variazione della composizione delle
sottocommissioni  e  dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto   legislativo   17   novembre  1997,  n.  398,  e  successive
modificazioni.
  7.  Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente
quei  magistrati  che  hanno  prestato  il  loro consenso all'esonero
totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
  8.   L'esonero   dalle   funzioni  giudiziarie  o  giurisdizionali,
deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente
alla    nomina   a   componente   della   commissione,   ha   effetto
dall'insediamento   del   magistrato   sino   alla  formazione  della
graduatoria finale dei candidati.
  9.  Nel  caso  in  cui  non  sia possibile raggiungere il numero di
componenti  stabilito  dal  comma  1,  il  Consiglio  superiore della
magistratura  nomina  componenti della commissione magistrati che non
hanno   prestato   il   loro   consenso  all'esonero  dalle  funzioni
giudiziarie o giurisdizionali.
  10.  Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da
personale amministrativo di area C, cosi' come definita nel contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  del  comparto  Ministeri  per  il
quadriennio   1998-2001,   stipulato  il  16  febbraio  1999  e  sono
coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica del 4 agosto 2000 reca:
          "Determinazione delle classi delle lauree universitarie".
              - Il  testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
          17 novembre 1997, n. 398, e' il seguente:
              Art.  14  (Sottocommissioni).  -  1. Se i candidati che
          hanno  portato  a  termine  la  prova  scritta sono piu' di
          trecento,   il   presidente   forma  per  ogni  seduta  due
          sottocommissioni,  a  ciascuna delle quali assegna, secondo
          criteri  obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
          sottocommissioni   sono   rispettivamente   presiedute  dal
          presidente   e   dal   vice   presidente,   sostituiti  dal
          commissario  magistrato  piu'  anziano in caso di assenza o
          impedimento, ed assistite da un segretario.
              2.  Per  la  valutazione  degli  elaborati  scritti  il
          presidente   articola   ciascuna  sottocommissione  in  tre
          collegi,   di   almeno   tre   componenti,  presieduti  dal
          presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato
          piu'  anziano  ed  assistiti  da  un segretario. In caso di
          parita'  di  voti,  prevale  quello del presidente. Ciascun
          collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto
          della  prova.  Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
          applicano,  rispettivamente, le disposizioni dettate per le
          sottocommissioni  e  la  commissione dagli articoli 12 e 16
          del  regio  decreto  15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
          modificazioni.
              3.  Ciascuna  sottocommissione  procede all'esame orale
          dei  candidati  ed  all'attribuzione  del punteggio finale,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli
          articoli 15  e  16  del  regio  decreto 15 ottobre 1925, n.
          1860.
              4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
          competenza delle sottocommissioni.
              5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti
          ed  allo  svolgimento  della prova orale, la commissione ne
          definisce i criteri di valutazione.".