Art. 5. Commissione di concorso 1. La commissione di concorso e' nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed e' composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, e' scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente e' attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimita'; il numero dei componenti e' determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari e' tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non puo' essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi. 2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati. 3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati. 4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di eta' e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina. 5. Il presidente della commissione puo' essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal piu' anziano dei magistrati presenti. 6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonche' ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attivita' in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. 7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. 9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, cosi' come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.
Note all'art. 5: - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 reca: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie". - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' il seguente: Art. 14 (Sottocommissioni). - 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato piu' anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario. 2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato piu' anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. 3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. 5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione.".