Art. 6. Lavori della commissione 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta. 2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio degli uditori entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso. 3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa. 4. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7. 5. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della procedura concorsuale. 6. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora cio' abbia causato il rinvio delle sedute stesse, puo' costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. 7. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l'esame orale di non meno di cento candidati. 8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. 9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennita' spettanti ai professori universitari componenti della commissione.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si vedano le note all'art. 5.