Art. 6.
                      Lavori della commissione
  1.  La  commissione  esaminatrice,  durante  la  valutazione  degli
elaborati  scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori
in  modo  da  formare  la graduatoria entro il termine di nove mesi a
decorrere  dal  primo  giorno  successivo  a  quello  di espletamento
dell'ultima prova scritta.
  2.   L'intera   procedura  concorsuale  e'  espletata  in  modo  da
consentire  l'inizio  del  tirocinio  degli uditori entro dodici mesi
dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.
  3.  I  lavori  della  commissione  sono articolati in ragione di un
numero  minimo  di  dieci  sedute  a  settimana,  delle  quali cinque
antimeridiane  e  cinque  pomeridiane,  salvo assoluta impossibilita'
della commissione stessa.
  4.  Il  presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in
ogni  caso  disporre  la convocazione di sedute supplementari qualora
cio'  risulti  necessario  per assicurare il rispetto delle cadenze e
dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
  5.  I  componenti  della  commissione  esaminatrice  fruiscono  del
congedo  ordinario  nel  periodo  compreso  tra  la pubblicazione dei
risultati   delle   prove  scritte  e  l'inizio  delle  prove  orali.
L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine
della procedura concorsuale.
  6.   La  mancata  partecipazione,  anche  se  giustificata,  di  un
componente a due sedute della commissione, qualora cio' abbia causato
il  rinvio  delle sedute stesse, puo' costituire motivo per la revoca
della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
  7.  La  commissione,  o  ciascuna delle sottocommissioni formate ai
sensi  dell'articolo  14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398,  e  successive  modificazioni,  esamina  ogni mese gli elaborati
scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l'esame orale
di non meno di cento candidati.
  8.  Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi
1,  2  e  7  puo'  costituire  motivo  per la revoca della nomina del
presidente  o  del  vicepresidente  da  parte del Consiglio superiore
della magistratura.
  9.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sono  determinate  le
indennita'  spettanti  ai  professori  universitari  componenti della
commissione.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per   il   testo  dell'art.  14  del  citato  decreto
          legislativo  17 novembre  1997,  n.  398, si vedano le note
          all'art. 5.