Art. 7. 
Limiti di ammissibilita' ed  esclusioni  in  relazione  a  successivi
                      concorsi in magistratura 
  1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei  per  tre  volte  in
concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere  ammessi
ad altri concorsi in magistratura. 
  2. Agli  effetti  dell'ammissibilita'  ad  ulteriori  concorsi,  si
considera  separatamente  ciascun   concorso   svoltosi   secondo   i
precedenti ordinamenti. 
  3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del  tema,  durante
le prove scritte, equivale ad inidoneita'. 
  4.   Il   Consiglio   superiore   della    magistratura,    sentito
l'interessato, puo' escludere da uno o piu' successivi concorsi  chi,
durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso,  e'  stato
espulso per comportamenti fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad
utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti  violenti
che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.