Art. 8.
                    Nomina ad uditore giudiziario
  1.  I  concorrenti  dichiarati  idonei sono classificati secondo il
numero  totale  dei  punti  riportati  e,  nello  stesso ordine, sono
nominati,  con  decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti
dei posti messi a concorso.
  2.  Espletata  la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui
all'articolo   1,   comma   6,   primo  periodo,  costituisce  titolo
preferenziale  su  ogni  altro,  nei limiti dei posti vacanti, per la
attribuzione  della  sede  di  prima  destinazione  nell'ambito della
funzione  indicata.  In  caso  di  parita'  di  punti  si  applicano,
altresi',  le  disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per le ammissioni ai pubblici impieghi.
  3.  I  documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a
parita'  di  punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena
di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.