Art. 9.
Tirocinio  degli  uditori  e ammissibilita' all'esame per l'esercizio
della professione di avvocato

  1.  Gli  uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le
modalita'  stabilite  dal  decreto  legislativo emanato in attuazione
della  delega  di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma
2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
  2.  Il  periodo  di uditorato e' valido, come pratica forense, agli
effetti   dell'ammissibilita'   all'esame   per   l'esercizio   della
professione di avvocato.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  testo della lettera b) del comma 1, dell'art. 1 e
          del  comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005,
          n. 150, e' il seguente:
                "b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
          razionalizzare   la   normativa  in  tema  di  tirocinio  e
          formazione  degli  uditori  giudiziari,  nonche' in tema di
          aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.".
              "2.  Nell'attuazione  della  delega, di cui all'art. 1,
          comma 1,  lettera b),  il  Governo  si  attiene ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  l'istituzione  come ente autonomo della
          Scuola   superiore   della   magistratura  quale  struttura
          didattica stabilmente preposta:
                  1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio
          e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
          stessa  sia  attuata  sotto  i profili tecnico, operativo e
          deontologico;
                  2)  all'organizzazione  dei  corsi di aggiornamento
          professionale  e  di formazione dei magistrati, curando che
          la  stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
          deontologico;
                  3)   alla   promozione   di   iniziative  e  scambi
          culturali, incontri di studio e ricerca;
                  4)   all'offerta   di   formazione   di  magistrati
          stranieri,  nel  quadro  degli  accordi  internazionali  di
          cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
                b) prevedere    che   la   Scuola   superiore   della
          magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,
          organizzativa    e   funzionale   ed   utilizzi   personale
          dell'organico   del   Ministero   della  giustizia,  ovvero
          comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore
          a  cinquanta  unita',  con risorse finanziarie a carico del
          bilancio dello stesso Ministero;
                c) prevedere    che   la   Scuola   superiore   della
          magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata
          al    tirocinio    degli    uditori   giudiziari,   l'altra
          all'aggiornamento   professionale  e  alla  formazione  dei
          magistrati;
                d) prevedere  che  il  tirocinio  abbia  la durata di
          ventiquattro  mesi  e  che sia articolato in sessioni della
          durata  di sei mesi quella presso la Scuola superiore della
          magistratura  e  di  diciotto mesi quella presso gli uffici
          giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
          tre  mesi  in  un  ufficio requirente di primo grado e otto
          mesi  in  un  ufficio  corrispondente  a  quello  di  prima
          destinazione;
                e) prevedere  modalita' differenti di svolgimento del
          tirocinio   che   tengano   conto  della  diversita'  delle
          funzioni,  giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno
          chiamati a svolgere;
                f) prevedere  che  nelle  sessioni  presso  la Scuola
          superiore   della   magistratura   gli  uditori  giudiziari
          ricevano  insegnamento  da  docenti di elevata competenza e
          autorevolezza,  scelti secondo principi di ampio pluralismo
          culturale,  e  siano  seguiti assiduamente da tutori scelti
          tra i docenti della Scuola;
                g) prevedere  che per ogni sessione sia compilata una
          scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
                h) prevedere   che,   in   esito  al  tirocinio,  sia
          formulata  da  parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
          giudizi  espressi  sull'uditore nel corso dello stesso, una
          valutazione  di  idoneita'  all'assunzione  delle  funzioni
          giudiziarie  sulla  cui  base  il Consiglio superiore della
          magistratura delibera in via finale;
                i) prevedere  che,  in  caso  di deliberazione finale
          negativa,  l'uditore  possa  essere ammesso ad un ulteriore
          periodo  di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e
          che   da  un'ulteriore  deliberazione  negativa  derivi  la
          cessazione del rapporto di impiego;
                l) prevedere    che   la   Scuola   superiore   della
          magistratura  sia diretta da un comitato che dura in carica
          quattro  anni, composto dal primo Presidente della Corte di
          cassazione  o  da  un magistrato dallo stesso delegato, dal
          Procuratore  generale presso la Corte di cassazione o da un
          magistrato   dallo   stesso  delegato,  da  due  magistrati
          ordinari    nominati    dal   Consiglio   superiore   della
          magistratura,  da  un  avvocato con almeno quindici anni di
          esercizio   della   professione   nominato   dal  Consiglio
          nazionale    forense,    da    un   componente   professore
          universitario  ordinario in materie giuridiche nominato dal
          Consiglio  universitario  nazionale e da un membro nominato
          dal Ministro della giustizia; prevedere che nell'ambito del
          comitato,  i  componenti  eleggano il presidente; prevedere
          che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente
          della  Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso
          la   stessa  e  dai  loro  eventuali  delegati,  non  siano
          immediatamente  rinnovabili  e  non possano far parte delle
          commissioni di concorso per uditore giudiziario;
                m) prevedere  un  comitato  di  gestione per ciascuna
          sezione,  chiamato  a  dare  attuazione alla programmazione
          annuale  per il proprio ambito di competenza, a definire il
          contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i
          docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di
          formazione,  ad  offrire  ogni utile sussidio didattico e a
          sperimentare  formule  didattiche, a seguire lo svolgimento
          delle   sessioni   ed  a  presentare  relazioni  consuntive
          all'esito  di  ciascuna,  a  curare il tirocinio nelle fasi
          effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonche' i
          docenti  stabili  e  quelli  occasionali; prevedere che, in
          ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un
          congruo  numero di  componenti,  comunque  non  superiore a
          cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera
          l);
                n) prevedere che, nella programmazione dell'attivita'
          didattica,  il  comitato  direttivo  di cui alla lettera l)
          possa  avvalersi  delle  proposte  del  Consiglio superiore
          della  magistratura,  del  Ministro  della  giustizia,  del
          Consiglio  nazionale  forense, dei consigli giudiziari, del
          Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione, nonche'
          delle  proposte  dei componenti del Consiglio universitario
          nazionale esperti in materie giuridiche;
                o) prevedere  l'obbligo  del magistrato a partecipare
          ogni  cinque  anni,  se non vi ostano comprovate e motivate
          esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari
          di  appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e
          a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un
          corrispondente  periodo di congedo retribuito; in ogni caso
          assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
          di  formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori
          il  cui  esito  abbia  la  validita'  prevista dal comma 1,
          lettera l),  n.  12), con facolta' del capo dell'ufficio di
          rinviare  la  partecipazione  al  corso  per un periodo non
          superiore a sei mesi;
                p) stabilire   che,   al   termine   del   corso   di
          aggiornamento  professionale, sia formulata una valutazione
          che   contenga  elementi  di  verifica  attitudinale  e  di
          proficua  partecipazione  del magistrato al corso, modulata
          secondo  la  tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
          personale  del  magistrato,  al fine di costituire elemento
          per  le  valutazioni  operate dal Consiglio superiore della
          magistratura;
                q) prevedere   che  il  magistrato,  il  quale  abbia
          partecipato   ai   corsi   di  aggiornamento  professionale
          organizzati  dalla  Scuola  superiore  della  magistratura,
          possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
                r) prevedere  che  vengano  istituite sino a tre sedi
          della  Scuola  superiore  della  magistratura  a competenza
          interregionale;
                s) prevedere  che,  al  settimo anno dall'ingresso in
          magistratura,  i  magistrati  che non abbiano effettuato il
          passaggio  dalle  funzioni giudicanti a quelle requirenti o
          viceversa,  previsto  dal  comma 1, lettera g), numeri 1) e
          3),  debbano  frequentare  presso la Scuola superiore della
          magistratura  il  corso  di aggiornamento e formazione alle
          funzioni  da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal
          Consiglio  superiore  della magistratura, secondo i criteri
          indicati  alla  lettera t),  a  giudizio  di  idoneita' per
          l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che,
          in  caso  di esito negativo, il giudizio di idoneita' debba
          essere ripetuto per non piu' di due volte, con l'intervallo
          di  un  biennio  tra un giudizio e l'altro; che, in caso di
          esito  negativo  di  tre  giudizi  consecutivi, si applichi
          l'art.  3  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
          511,  come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del
          presente articolo;
                t) prevedere  che  i  magistrati,  i  quali non hanno
          sostenuto  i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
          legittimita',  dopo  aver  frequentato  l'apposito corso di
          aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
          magistratura,  il  cui  esito  e'  valutato  dal  Consiglio
          superiore  della magistratura, siano sottoposti da parte di
          quest'ultimo  a valutazioni periodiche di professionalita',
          desunte  dall'attivita'  giudiziaria  e  scientifica, dalla
          produttivita', dalla laboriosita', dalla capacita' tecnica,
          dall'equilibrio,  dalla  disponibilita'  alle  esigenze del
          servizio,  dal  tratto  con  tutti  i soggetti processuali,
          dalla  deontologia,  nonche'  dalle valutazioni di cui alla
          lettera  p);  prevedere  che  le  valutazioni  di  cui alla
          presente   lettera   debbano  avvenire  al  compimento  del
          tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
          magistratura   e  che  il  passaggio  rispettivamente  alla
          quinta,  alla  sesta  ed  alla  settima classe stipendiale,
          possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva,
          prevedere  che,  in  caso di esito negativo, la valutazione
          debba  essere  ripetuta  per  non  piu'  di  due volte, con
          l'intervallo,  di un biennio tra una valutazione e l'altra;
          prevedere   che,   in   caso  di  esito  negativo,  di  tre
          valutazioni  consecutive,  si  applichi  l'art. 3 del regio
          decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
          ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
                u) prevedere   che,   per   i  magistrati  che  hanno
          sostenuto  i concorsi per il conferimento delle funzioni di
          secondo  grado  o  di legittimita' e non abbiano ottenuto i
          relativi  posti,  la  commissione  di concorso comunichi al
          Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i
          quali,  per  inidoneita',  non devono essere esentati dalle
          valutazioni periodiche di professionalita'.".