Art. 10 
Responsabile delle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  dei
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
         (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, 
            legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; 
                     art. 7, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento,  unico
per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. 
  2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di  affidamento  previste  dal  presente  codice,  ivi
compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti  ad
altri organi o soggetti. 
  3. In particolare,  il  responsabile  del  procedimento,  oltre  ai
compiti specificamente previsti da altre  disposizioni  del  presente
codice: 
    a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine  della
predisposizione del programma triennale dei  lavori  pubblici  e  dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi
e   di   forniture,   e   della   predisposizione   dell'avviso    di
preinformazione; 
    b) cura, in ciascuna fase  di  attuazione  degli  interventi,  il
controllo sui  livelli  di  prestazione,  di  qualita'  e  di  prezzo
determinati in coerenza alla copertura  finanziaria  e  ai  tempi  di
realizzazione dei programmi; 
    c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
    d)   segnala   eventuali   disfunzioni,   impedimenti,    ritardi
nell'attuazione degli interventi; 
    e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; 
    f)  fornisce  all'amministrazione  aggiudicatrice  i  dati  e  le
informazioni   relativi   alle   principali   fasi   di   svolgimento
dell'attuazione  dell'intervento,  necessari   per   l'attivita'   di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; 
    g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la  conclusione  di
un accordo di programma, ai sensi  delle  norme  vigenti,  quando  si
rende  necessaria  l'azione  integrata  e   coordinata   di   diverse
amministrazioni; 
    h) propone l'indizione, o, ove competente, indice  la  conferenza
di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  quando  sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi,  licenze,  nulla  osta,  assensi,  comunque
denominati. 
  4.  Il  regolamento  individua  gli  eventuali  altri  compiti  del
responsabile del procedimento, coordinando con  essi  i  compiti  del
direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore  dei  lavori,
nonche' dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza  durante
la  progettazione  e  durante  l'esecuzione,  previsti  dal   decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. 
  5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio
e competenza adeguati in relazione ai compiti per  cui  e'  nominato.
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e  all'architettura
deve essere un tecnico. Per le  amministrazioni  aggiudicatrici  deve
essere un dipendente di ruolo. 
  6.  Il  regolamento  determina  i  requisiti  di   professionalita'
richiesti al responsabile del procedimento; per  i  lavori  determina
l'importo massimo e la tipologia, per i  quali  il  responsabile  del
procedimento puo'  coincidere  con  il  progettista.  Le  ipotesi  di
coincidenza   tra   responsabile   del   procedimento   e   direttore
dell'esecuzione del contratto  sono  stabilite  dal  regolamento,  in
conformita' all'articolo 119. 
  7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni  aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in  possesso  della  specifica  professionalita'  necessaria  per  lo
svolgimento dei compiti propri  del  responsabile  del  procedimento,
secondo quanto attestato  dal  dirigente  competente,  i  compiti  di
supporto all'attivita'  del  responsabile  del  procedimento  possono
essere affidati, con le procedure previste dal  presente  codice  per
l'affidamento  di  incarichi  di  servizi,  ai  soggetti  aventi   le
specifiche competenze di carattere  tecnico,  economico  finanziario,
amministrativo,  organizzativo,  e  legale,  che  abbiano   stipulato
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 
  8. Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato  nel
bando o avviso con cui  si  indice  la  gara  per  l'affidamento  del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle  procedure  in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,  nell'invito
a presentare un'offerta. 
  9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni  e
enti pubblici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto  1990,
n. 241,  individuano,  secondo  i  propri  ordinamenti,  uno  o  piu'
soggetti  cui  affidare  i  compiti  propri  del   responsabile   del
procedimento, limitatamente al  rispetto  delle  norme  del  presente
codice alla cui osservanza sono tenuti. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per la legge 7 agosto 1990, 241, si veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n  494,  reca:
          "Attuazione  della  direttiva  92/57/CEE   concernente   le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili".