Art. 12. 
         Controlli sugli atti delle procedure di affidamento 
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co.  15,
                         legge n. 109/1994) 
 
  1.  L'aggiudicazione  provvisoria  e'  soggetta   ad   approvazione
dell'organo competente secondo  l'ordinamento  delle  amministrazioni
aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori,  ovvero  degli   altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti,   decorrenti   dal    ricevimento    dell'aggiudicazione
provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il  termine
e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta  di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando  i
chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi  i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in  mancanza,  quello  di
trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata. 
  2. Il contratto stipulato e'  soggetto  all'eventuale  approvazione
dell'organo competente secondo  l'ordinamento  delle  amministrazioni
aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori,  ovvero  degli   altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti,  decorrenti  dal  ricevimento  del  contratto  da  parte
dell'organo competente. In mancanza, il  termine  e'  pari  a  trenta
giorni. Il termine e' interrotto dalla  richiesta  di  chiarimenti  o
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti  o
documenti  pervengono  all'organo  richiedente.  Decorsi  i   termini
previsti dai singoli ordinamenti o, in  mancanza,  quello  di  trenta
giorni, il contratto si intende approvato. 
  3. L'approvazione del contratto di cui al  comma  2  e'  sottoposta
agli   eventuali   controlli   previsti   dagli   ordinamenti   delle
amministrazioni aggiudicatrici, degli  enti  aggiudicatori,  o  degli
altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini  previsti  dai
singoli  ordinamenti,  decorrenti  dal  ricevimento   del   contratto
approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il  termine
e' pari a trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto,  per  non
piu' di due volte, dalla richiesta  di  chiarimenti  o  documenti,  e
inizia nuovamente a decorrere da quando  i  chiarimenti  o  documenti
pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia
entro trenta  giorni  dal  ricevimento  dei  chiarimenti.  Decorsi  i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in  mancanza,  quello  di
trenta giorni, il contratto diventa efficace. 
  4. Restano ferme le norme vigenti  che  contemplano  controlli  sui
contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.