Art. 13. 
             Accesso agli atti e divieti di divulgazione 
(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge
    n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990) 
 
  1. Salvo quanto espressamente  previsto  nel  presente  codice,  il
diritto di accesso agli atti delle  procedure  di  affidamento  e  di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature  e  le
offerte, e'  disciplinato  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni. 
  2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice  per  gli
appalti segretati o la cui esecuzione  richiede  speciali  misure  di
sicurezza, il diritto di accesso e' differito: 
    a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco  dei  soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine  per  la
presentazione delle medesime; 
    b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in  ogni  ipotesi  di
gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno  fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il  loro  interesse,  e  in
relazione  all'elenco  dei  soggetti  che  sono  stati   invitati   a
presentare offerte e all'elenco dei  soggetti  che  hanno  presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per  la  presentazione  delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di  invito  sia  stata
respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti  che  hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato  il  loro  interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni  appaltanti,
dei nominativi dei candidati da invitare; 
    c)   in   relazione   alle   offerte,    fino    all'approvazione
dell'aggiudicazione. 
  3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini  ivi  previsti,  non
possono essere comunicati a terzi o  resi  in  qualsiasi  altro  modo
noti. 
  4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati  di  pubblici  servizi  l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale. 
  5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice  per  gli
appalti segretati o la cui esecuzione  richiede  speciali  misure  di
sicurezza, sono esclusi  il  diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di
divulgazione in relazione: 
    a) alle informazioni fornite dagli  offerenti  nell'ambito  delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime,  che  costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione  dell'offerente,  segreti
tecnici o commerciali; 
    b) a eventuali ulteriori  aspetti  riservati  delle  offerte,  da
individuarsi in sede di regolamento; 
    c)   ai   pareri   legali   acquisiti   dai    soggetti    tenuti
all'applicazione del presente  codice,  per  la  soluzione  di  liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 
    d)  alle  relazioni  riservate  del  direttore   dei   lavori   e
dell'organo di collaudo sulle domande e sulle  riserve  del  soggetto
esecutore del contratto. 
  6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b),  e'
comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda  in  vista
della difesa in giudizio  dei  propri  interessi  in  relazione  alla
procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale  viene
formulata la richiesta di accesso. 
  7. Limitatamente ai contratti nei settori  speciali  soggetti  alla
disciplina  della  parte  III,  all'atto  della  trasmissione   delle
specifiche  tecniche  agli  operatori  economici  interessati,  della
qualificazione  e  della  selezione  degli  operatori   economici   e
dell'affidamento  dei  contratti,  gli  enti  aggiudicatori   possono
imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per la legge 7 agosto 1990, n.  241,  si  veda  nelle
          note all'art. 2. 
              - L'art. 326 del codice penale cosi' recita: 
              "Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di  segreti  di
          ufficio). - Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata
          di un pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti
          alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della  sua
          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni.". 
              Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno. 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se o  ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se o ad  altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.".