Art. 2. 
                              Principi 
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge
n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia,  7
dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre  2001,
                             C. 59/2000) 
 
  1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita'
delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto   dei   principi   di
economicita', efficacia, tempestivita' e  correttezza;  l'affidamento
deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di
trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,   proporzionalita',
nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel  presente
codice. 
  2. Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  entro  i
limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e  dal
presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze
sociali, nonche' alla tutela della  salute  e  dell'ambiente  e  alla
promozione dello sviluppo sostenibile. 
  3. Per quanto non espressamente previsto nel  presente  codice,  le
procedure di affidamento  e  le  altre  attivita'  amministrative  in
materia  di  contratti  pubblici  si  espletano  nel  rispetto  delle
disposizioni sul procedimento amministrativo  di  cui  alla  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Per quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  codice,
l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge
nel rispetto,  altresi',  delle  disposizioni  stabilite  dal  codice
civile. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi».