Art. 3 
                             Definizioni 
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva  2004/17;  artt.
2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2,
3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs.  n.  158/1995;  art.
      19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004) 
 
  1. Ai fini del presente codice  si  applicano  le  definizioni  che
seguono. 
  2. Il "codice" e' il presente  codice  dei  contratti  pubblici  di
lavori, servizi, forniture. 
  3. I "contratti" o i  "contratti  pubblici"  sono  i  contratti  di
appalto  o  di  concessione  aventi  per  oggetto  l'acquisizione  di
servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti, dagli  enti  aggiudicatori,  dai
soggetti aggiudicatori. 
  4. I "settori ordinari"  dei  contratti  pubblici  sono  i  settori
diversi da quelli del  gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento  di  area  geografica,  come
definiti dalla parte III del  presente  codice,  in  cui  operano  le
stazioni appaltanti come definite dal presente articolo. 
  5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i  settori  del
gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,   trasporti,   servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti  dalla  parte
III del presente codice. 
  6. Gli "appalti  pubblici"  sono  i  contratti  a  titolo  oneroso,
stipulati  per  iscritto  tra  una  stazione  appaltante  o  un  ente
aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,  aventi  per  oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la  prestazione  di
servizi come definiti dal presente codice. 
  7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono  appalti  pubblici  aventi
per  oggetto  l'esecuzione  o,   congiuntamente,   la   progettazione
esecutiva e l'esecuzione, ovvero,  previa  acquisizione  in  sede  di
offerta  del  progetto  definitivo,  la  progettazione  esecutiva   e
l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato
I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla  parte  II,  titolo
III,  capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,  di   un'opera
rispondente alle esigenze specificate  dalla  stazione  appaltante  o
dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto  a
base di gara. 
  8. I "lavori" comprendono le attivita' di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro,  manutenzione,  di  opere.  Per
"opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che  di  per
se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le  opere  comprendono
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio  e  difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica. 
  9. Gli  "appalti  pubblici  di  forniture"  sono  appalti  pubblici
diversi da  quelli  di  lavori  o  di  servizi,  aventi  per  oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la  locazione  o  l'acquisto  a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 
  10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi  per  oggetto
la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. 
  11. Le "concessioni di lavori pubblici"  sono  contratti  a  titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita'
al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero la progettazione  definitiva,  la  progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente  collegati,  nonche'
la loro gestione funzionale ed economica, che  presentano  le  stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori,  ad  eccezione  del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da  un  prezzo,  in
conformita' al presente codice. 
  12. La "concessione di servizi" e' un  contratto  che  presenta  le
stesse  caratteristiche  di  un  appalto  pubblico  di  servizi,   ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura  di  servizi
consiste unicamente nel diritto  di  gestire  i  servizi  o  in  tale
diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30. 
  13. L'"accordo quadro" e'  un  accordo  concluso  tra  una  o  piu'
stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e il  cui  scopo
e'  quello  di  stabilire  le  clausole  relative  agli  appalti   da
aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in  particolare  per  quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste. 
  14. Il  "sistema  dinamico  di  acquisizione"  e'  un  processo  di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di  uso  corrente,
le  cui  caratteristiche   generalmente   disponibili   sul   mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo
e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia  operatore  economico
che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri. 
  15. L'"asta elettronica" e' un processo per fasi successive  basato
su un dispositivo  elettronico  di  presentazione  di  nuovi  prezzi,
modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni  elementi
delle offerte, che interviene dopo  una  prima  valutazione  completa
delle offerte permettendo che la loro  classificazione  possa  essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico.  Gli  appalti  di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni  intellettuali,
come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto  di  aste
elettroniche. 
  16.  I  contratti  "di  rilevanza  comunitaria"  sono  i  contratti
pubblici il cui valore  stimato  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto (i.v.a.) e'  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui  agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215,  235,  e  che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 
  17. I contratti "sotto soglia" sono i  contratti  pubblici  il  cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)  e'
inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma  1,  lettera
e), 91, 99, 196, 215,  235,  e  che  non  rientrino  nel  novero  dei
contratti esclusi. 
  18. I "contratti esclusi" sono i contratti  pubblici  di  cui  alla
parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice. 
  19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi"
designano una persona fisica, o una  persona  giuridica,  o  un  ente
senza personalita' giuridica,  ivi  compreso  il  gruppo  europeo  di
interesse  economico  (GEIE)  costituito   ai   sensi   del   decreto
legislativo  23  luglio  1991,  n.  240,  che  offra   sul   mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura  di
prodotti, la prestazione di servizi. 
  20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa  un  insieme  di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla  procedura
di  affidamento  di  uno  specifico  contratto   pubblico,   mediante
presentazione di una unica offerta. 
  21. Il  termine  "consorzio"  si  riferisce  ai  consorzi  previsti
dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica. 
  22. Il termine "operatore economico" comprende  l'imprenditore,  il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o  consorzio
di essi. 
  23.  L'"offerente"  e'  l'operatore  economico  che  ha  presentato
un'offerta. 
  24. Il "candidato" e'  l'operatore  economico  che  ha  chiesto  di
partecipare a una procedura ristretta o  negoziata  o  a  un  dialogo
competitivo. 
  25. Le "amministrazioni aggiudicatrici"  sono:  le  amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti  pubblici
non economici; gli organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 
  26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi organismo, anche
in forma societaria: 
    - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 
    - dotato di personalita' giuridica; 
    - la cui attivita' sia finanziata  in  modo  maggioritario  dallo
Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo  di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione  o
di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della  meta'  e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
organismi di diritto pubblico. 
  27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e  delle  categorie
di organismi di  diritto  pubblico  che  soddisfano  detti  requisiti
figurano  nell'allegato  III,   al   fine   dell'applicazione   delle
disposizioni delle parti I, II, IV e V. 
  28.  Le  "imprese  pubbliche"   sono   le   imprese   su   cui   le
amministrazioni aggiudicatrici  possono  esercitare,  direttamente  o
indirettamente,   un'influenza   dominante   o   perche'   ne    sono
proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in
virtu'  delle  norme  che  disciplinano  dette  imprese.  L'influenza
dominante  e'  presunta  quando  le  amministrazioni  aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente
o cumulativamente: 
    a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 
    b) controllano la maggioranza  dei  voti  cui  danno  diritto  le
azioni emesse dall'impresa; 
    c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei  membri  del
consiglio  di  amministrazione,   di   direzione   o   di   vigilanza
dell'impresa. 
  29.  Gli  "enti  aggiudicatori"  al  fine  dell'applicazione  delle
disposizioni  delle  parti  I,   III,   IV   e   V   comprendono   le
amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche,  e  i  soggetti
che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese  pubbliche,
operano in virtu' di  diritti  speciali  o  esclusivi  concessi  loro
dall'autorita' competente secondo le norme vigenti. 
  30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori  ai  fini
dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI. 
  31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai  fini  della  parte  II,
sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni  del
presente codice. 
  32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo
III,  capo  IV  (lavori  relativi  a  infrastrutture  strategiche   e
insediamenti    produttivi),    comprendono    le     amministrazioni
aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di  cui  al
comma 29 nonche' i diversi soggetti pubblici  o  privati  assegnatari
dei fondi, di cui al citato capo IV. 
  33.  L'espressione  "stazione  appaltante"   (...)   comprende   le
amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli   altri   soggetti   di   cui
all'articolo 32. 
  34.   La   "centrale   di   committenza"   e'    un'amministrazione
aggiudicatrice che: 
    - acquista  forniture  o  servizi  destinati  ad  amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o 
    - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati  ad  amministrazioni  aggiudicatrici  o
altri enti aggiudicatori. 
  35. Il "profilo di committente"  e'  il  sito  informatico  di  una
stazione  appaltante,  su  cui  sono  pubblicati  gli   atti   e   le
informazioni previsti dal presente codice, nonche'  dall'allegato  X,
punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti  all'osservanza  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42, il profilo di  committente  e'  istituito  nel  rispetto
delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. 
  36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sia
l'affidamento  di  lavori,  servizi,  o  forniture,  o  incarichi  di
progettazione,  mediante  appalto,  sia  l'affidamento  di  lavori  o
servizi  mediante  concessione,  sia  l'affidamento  di  concorsi  di
progettazione e di concorsi di idee. 
  37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui  ogni  operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta. 
  38. Le "procedure ristrette" sono  le  procedure  alle  quali  ogni
operatore economico puo' chiedere di partecipare  e  in  cui  possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice. 
  39. Il "dialogo  competitivo"  e'  una  procedura  nella  quale  la
stazione appaltante, in caso di  appalti  particolarmente  complessi,
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita'  e
sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati  saranno
invitati  a  presentare  le  offerte;  a  tale  procedura   qualsiasi
operatore economico puo' chiedere di partecipare. 
  40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui  le  stazioni
appaltanti consultano  gli  operatori  economici  da  loro  scelti  e
negoziano con uno o piu'  di  essi  le  condizioni  dell'appalto.  Il
cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. 
  41. I "concorsi  di  progettazione"  sono  le  procedure  intese  a
fornire alla  stazione  appaltante,  soprattutto  nel  settore  della
pianificazione  territoriale,  dell'urbanistica,   dell'architettura,
dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un  progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara,  con
o senza assegnazione di premi. 
  42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano  un  insieme  di
parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto  e  poi  comunicato.
Tale  insieme  puo'  includere  informazioni  formate,  trasmesse   e
archiviate con mezzi elettronici. 
  43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la  trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici  o  altri
mezzi elettromagnetici. 
  44. L'"Autorita" e' l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6. 
  45.  L'"Osservatorio"  e'  l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7. 
  46. L'"Accordo" e' l'accordo sugli appalti pubblici  stipulato  nel
quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. 
  47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione  e  attuazione
del presente codice, di cui all'articolo 5. 
  48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita' europea. 
  49. Il "Vocabolario  comune  per  gli  appalti",  in  appresso  CPV
("Common  Procurement  Vocabulary"),  designa  la   nomenclatura   di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n.
2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza  con  le  altre
nomenclature esistenti. 
  50. Nel caso di interpretazioni divergenti  riguardo  al  campo  di
applicazione del presente codice derivanti da  eventuali  discrepanze
tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato  I
o  tra  la  nomenclatura  CPV  e  la   nomenclatura   CPC   (versione
provvisoria)  di   cui   all'allegato   II,   avra'   la   prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 
  51. Ai  fini  dell'articolo  22  e  dell'articolo  100  valgono  le
seguenti definizioni: 
    a)  "rete  pubblica  di  telecomunicazioni"  e'  l'infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali
tra punti terminali definiti della  rete  per  mezzo  di  fili,  onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 
    b) "punto terminale della rete"  e'  l'insieme  dei  collegamenti
fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno  parte  della
rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso
a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; 
    c) "servizi pubblici di  telecomunicazioni"  sono  i  servizi  di
telecomunicazioni  della  cui  offerta   gli   Stati   membri   hanno
specificatamente affidato l'offerta, in particolare  ad  uno  o  piu'
enti di telecomunicazioni; 
    d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che  consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di
segnali  su  una  rete   pubblica   di   telecomunicazioni   mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione
e della televisione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,  reca:
          "Norme per l'applicazione del  regolamento  n.  85/2137/CEE
          relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di  interesse
          economico GEIE,  ai  sensi  dell'art.  17  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 428". 
              - Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  reca:
          "Codice dell'amministrazione digitale". 
              - Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, reca:
          "Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e  della
          rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
          dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229". 
              - Il regolamento (CE) n. 2195/2002, e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340.