Art. 4. 
    Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome 
                   (artt. 1, 3, legge n. 109/1994) 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto  del  presente
codice  nel   rispetto   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative  a  materie  di  competenza
esclusiva dello Stato. 
  2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  esercitano  la
potesta' normativa nel rispetto dei principi  fondamentali  contenuti
nelle  norme  del  presente  codice,  in  particolare,  in  tema   di
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai  fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa,  compiti
e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro. 
  3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della
Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da  quella
del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei
concorrenti; alle procedure di  affidamento,  esclusi  i  profili  di
organizzazione  amministrativa;  ai  criteri  di  aggiudicazione;  al
subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e  ai  piani  di
sicurezza; alla stipulazione  e  all'esecuzione  dei  contratti,  ivi
compresi   direzione   dell'esecuzione,   direzione    dei    lavori,
contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilita'  amministrative;  al   contenzioso.   Resta   ferma   la
competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti  relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa,
i contratti segretati o che esigono particolari misure  di  sicurezza
relativi a lavori, servizi, forniture. 
  4. Nelle materie di competenza normativa regionale,  concorrente  o
esclusiva, le disposizioni del  presente  codice  si  applicano  alle
regioni nelle  quali  non  sia  ancora  in  vigore  la  normativa  di
attuazione e perdono comunque efficacia a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da  ciascuna
regione. 
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la  propria  legislazione  secondo  le  disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'art. 117, comma secondo, della Costituzione,  cosi'
          recita: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali.».