Art. 5 
                      Regolamento e capitolati 
    (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993) 
 
  1. Lo  Stato  detta  con  regolamento  la  disciplina  esecutiva  e
attuativa del presente codice in relazione ai contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni  ed  enti  statali  e,
limitatamente agli  aspetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  in
relazione ai contratti  di  ogni  altra  amministrazione  o  soggetto
equiparato. 
  2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o  attuative
di disposizioni rientranti ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  in
ambiti di legislazione statale  esclusiva,  siano  applicabili  anche
alle regioni e province autonome. 
  3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al  regolamento
per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma  1
e' adottato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Consiglio  di
Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  4. Il regolamento  e'  adottato  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  delle
politiche  comunitarie,  dell'ambiente,  per  i  beni   culturali   e
ambientali,  delle  attivita'  produttive,  dell'economia   e   delle
finanze,  sentiti  i  Ministri  interessati,  e  previo  parere   del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di  regolamento
il Consiglio di Stato  esprime  parere  entro  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione,  decorsi  i  quali  il  regolamento  puo'
essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresi'   alle   successive   modificazioni   e   integrazioni   del
regolamento. 
  5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di  volta  in
volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione  ed  esecuzione
del presente codice, quanto a: 
    a) programmazione dei lavori pubblici; 
    b)  rapporti  funzionali  tra  i  soggetti  che  concorrono  alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,  e  relative
competenze; 
    c)  competenze  del  responsabile  del  procedimento  e  sanzioni
previste a suo carico; 
    d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le  annesse
normative tecniche; 
    e)  forme  di  pubblicita'  e  di   conoscibilita'   degli   atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; 
    f) modalita' di  istituzione  e  gestione  del  sito  informatico
presso l'Osservatorio; 
    g) requisiti  soggettivi,  certificazioni  di  qualita',  nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti
dal presente codice; 
    h) procedure di  affidamento  dei  contratti,  ivi  compresi  gli
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione  e  di  idee,
gli  affidamenti  in  economia,  i  requisiti  e  le   modalita'   di
funzionamento delle commissioni giudicatrici; 
    i) direzione dei lavori,  servizi  e  forniture  e  attivita'  di
supporto tecnico-amministrativo; 
    l) procedure di esame delle proposte di variante; 
    m) ammontare delle penali,  secondo  l'importo  dei  contratti  e
cause che le determinano, nonche' modalita' applicative; 
    n) quota subappaltabile dei lavori  appartenenti  alla  categoria
prevalente ai sensi dell'articolo 118; 
    o)  norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie   per   l'avvio
dell'esecuzione  dei  contratti,  e  le  sospensioni   disposte   dal
direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; 
    p) modalita'  di  corresponsione  ai  soggetti  che  eseguono  il
contratto di acconti in relazione allo  stato  di  avanzamento  della
esecuzione; 
    q) tenuta dei documenti contabili; 
    r) modalita' e procedure accelerate per la  deliberazione,  prima
del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore; 
    s) collaudo e attivita' di supporto  tecnico-amministrativo,  ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base  di  apposite
certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso  d'opera,
i termini per il collaudo,  le  condizioni  di  incompatibilita'  dei
collaudatori, i criteri di  rotazione  negli  incarichi,  i  relativi
compensi, i requisiti professionali secondo  le  caratteristiche  dei
lavori. 
  6. Per assicurare la  compatibilita'  con  gli  ordinamenti  esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei  lavori,  servizi  e
forniture, eseguiti  sul  territorio  dei  rispettivi  Stati  esteri,
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  sulla
cooperazione allo sviluppo,  il  regolamento,  sentito  il  Ministero
degli affari esteri, tiene conto della specialita'  delle  condizioni
per  la  realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali  e
dalla Unione europea. 
  7. Le stazioni appaltanti possono adottare  capitolati,  contenenti
la disciplina di dettaglio e tecnica  della  generalita'  dei  propri
contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente  codice
e del regolamento di cui al comma  1.  I  capitolati  menzionati  nel
bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto. 
  8. Per gli appalti di lavori delle  amministrazioni  aggiudicatrici
statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del
regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel  bando
o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 
  9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di  cui  al  comma  7
puo' essere richiamato nei  bandi  o  negli  inviti  da  parte  delle
stazioni  appaltanti  diverse  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
statali. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri". 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e)". 
              - La legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  reca:  "Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo".