Art. 7 
Osservatorio dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
                              forniture 
              (art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; 
       Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994) 
 
  1. Nell'ambito dell'Autorita' opera  l'Osservatorio  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture,  composto  da  una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e le province autonome. I modi e  i  protocolli  della  articolazione
regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo  3,  comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 
  3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,  opera  mediante
procedure informatiche, sulla base  di  apposite  convenzioni,  anche
attraverso collegamento con gli  analoghi  sistemi  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  dei  Ministeri  interessati,   dell'Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT),  dell'Istituto  nazionale   della
previdenza    sociale    (INPS),    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  delle
regioni,  dell'Unione  province  d'Italia  (UPI),   dell'Associazione
nazionale  comuni  italiani  (ANCI),  delle  camere   di   commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  e  delle  casse  edili,  della
CONSIP. 
  4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti,
oltre a quelli previsti da altre norme: 
    a)  provvede  alla  raccolta  e  alla   elaborazione   dei   dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto  il  territorio
nazionale e, in particolare, di quelli  concernenti  i  bandi  e  gli
avvisi di gara, le  aggiudicazioni  e  gli  affidamenti,  le  imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e  le  relative  norme  di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli  preventivati,
i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli  interventi,
i ritardi e le disfunzioni; 
    b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di  lavoro
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 
    c)  determina  annualmente  costi  standardizzati  per  tipo   di
servizio e fornitura in relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
facendone oggetto di una  specifica  pubblicazione,  avvalendosi  dei
dati forniti dall'ISTAT,  e  tenendo  conto  dei  parametri  qualita'
prezzo di cui alle  convenzioni  stipulate  dalla  CONSIP,  ai  sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
    d) pubblica  semestralmente  i  programmi  triennali  dei  lavori
pubblici predisposti dalle  amministrazioni  aggiudicatrici,  nonche'
l'elenco dei contratti pubblici affidati; 
    e) promuove la realizzazione di un collegamento  informatico  con
le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di  acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; 
    f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
    g)  adempie  agli  oneri  di  pubblicita'  e  di   conoscibilita'
richiesti dall'Autorita'; 
    h) favorisce la formazione di archivi di settore, in  particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie  unitarie  da
mettere a disposizione dei soggetti interessati; 
    i) gestisce il proprio sito informatico; 
    l)  cura  l'elaborazione  dei   prospetti   statistici   di   cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i  contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza  comunitaria)  e
di cui all'articolo 251 (contenuto del  prospetto  statistico  per  i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas,
energia termica, elettricita',  acqua,  trasporti,  servizi  postali,
sfruttamento di area geografica). 
  5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui  al
comma 4, lettera c),  l'ISTAT,  avvalendosi,  ove  necessario,  delle
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi
di  mercato  dei  principali   beni   e   servizi   acquisiti   dalle
amministrazioni aggiudicatrici,  provvedendo  alla  comparazione,  su
base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi
dei prezzi rilevati sono pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, con  cadenza  almeno  semestrale,  entro  il  30
giugno e il 31  dicembre.  Per  i  prodotti  e  servizi  informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi
di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con  quello
per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita'  di
cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita'  per  la
loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze  vigila
sul rispetto da  parte  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  degli
obblighi, dei criteri e dei  tempi  per  la  rilevazione  dei  prezzi
corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento
del disegno di legge recante il bilancio di previsione  dello  Stato,
puo' proporre riduzioni da apportare agli  stanziamenti  di  bilancio
delle amministrazioni inadempienti. 
  7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle  componenti
peculiari  dei  lavori,  servizi  e  forniture  concernenti  i   beni
sottoposti  alle  disposizioni  della  parte  seconda   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a),
b)  e  c)  del  comma  4   sono   svolti   dalla   sezione   centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del  soprintendente  per  i  beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione,  da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio. 
  8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori  sono  tenuti  a
comunicare all'Osservatorio, per contratti  di  importo  superiore  a
150.000 euro: 
    a) entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'aggiudicazione  o  di
definizione  della  procedura  negoziata,  i  dati   concernenti   il
contenuto dei bandi,  dei  verbali  di  gara,  i  soggetti  invitati,
l'importo di aggiudicazione, il  nominativo  dell'affidatario  e  del
progettista; 
    b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione,  l'inizio,  gli  stati  di
avanzamento  e  l'ultimazione   dei   lavori,   servizi,   forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. 
    Per gli appalti di  importo  inferiore  a  500.000  euro  non  e'
necessaria   la   comunicazione   dell'emissione   degli   stati   di
avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non  si  applicano  ai
contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per  i
quali le stazioni appaltanti e  gli  enti  aggiudicatori  trasmettono
all'Autorita', entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  una  relazione
contenente il numero e i dati essenziali relativi a  detti  contratti
affidati  nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'  sottoposto,  con
provvedimento  dell'Autorita',  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma fino a euro 25.822.  La  sanzione  e'  elevata
fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. 
  9. I dati di cui al  comma  8,  relativi  ai  lavori  di  interesse
regionale, provinciale  e  comunale,  sono  comunicati  alle  sezioni
regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale. 
  10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,  prevedendo
archivi differenziati per i bandi,  gli  avvisi  e  gli  estremi  dei
programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo  altresi'
il termine massimo di conservazione degli  atti  nell'archivio  degli
atti scaduti, nonche' un archivio per  la  pubblicazione  di  massime
tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
          legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: "Unificazione
          dei  Ministeri  del  tesoro  e   del   bilancio   e   della
          programmazione economica e riordino  delle  competenze  del
          CIPE, a norma dell'art. 7 della legge  3  aprile  1997,  n.
          94": 
              "5. E' istituito il Nucleo  tecnico  di  valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
          in un'unica  struttura  del  Nucleo  di  valutazione  degli
          investimenti  pubblici  e  del  Nucleo  ispettivo  per   la
          verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti  presso
          il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
          che sono soppressi a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il  Nucleo  e'
          articolato in due unita' operative, rispettivamente per  la
          valutazione e per la verifica degli investimenti  pubblici.
          Ai componenti  del  Nucleo  e'  attribuito  il  trattamento
          economico stabilito con decreto del Ministro,  di  concerto
          con il Ministro  per  la  funzione  pubblica.  Il  Ministro
          trasmette   annualmente   al   Parlamento   una   relazione
          riguardante l'attivita' della pubblica  amministrazione  in
          materia di investimenti pubblici per lo sviluppo  economico
          territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta
          dal Nucleo.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  26,  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488,  recante:  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge finanziaria 2000)": 
              "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1
          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai
          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.". 
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          "Norme in  materia  di  sistemi  informativi  automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recita: "Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".