Art. 9 
Sportello  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
                              forniture 
      (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio,  denominato
"sportello  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,   servizi,
forniture", con il compito di: 
    a) fornire ai candidati e  agli  offerenti,  e  ai  soggetti  che
intendono  presentare  una  candidatura  o  un'offerta,  informazioni
relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di  esecuzione
del  contratto,  inerenti  agli   obblighi   fiscali,   alla   tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni
di  lavoro,  nonche'  a  tutte  le  altre  norme  che  devono  essere
rispettate nell'esecuzione del contratto; 
    b)  fornire  ai  candidati  la  documentazione   utile   per   la
presentazione delle candidature e delle offerte, in conformita'  alle
norme del presente codice. 
  2. Le informazioni possono essere fornite anche per via  telematica
in conformita'  alle  norme  vigenti  che  disciplinano  l'uso  delle
tecnologie    informatiche    da    parte    delle    amministrazioni
aggiudicatrici. Per i soggetti  pubblici  tenuti  all'osservanza  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice  dell'amministrazione
digitale)  e  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.   42
(istituzione del sistema  pubblico  di  connettivita'  e  della  rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma  dell'articolo
10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), il funzionamento  telematico
dello sportello e' disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali
atti legislativi e successive modificazioni, e delle  relative  norme
di attuazione ed esecuzione. 
  3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri  aggiuntivi
per il bilancio delle amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti
aggiudicatori che sono soggetti pubblici. 
  4. I compiti dello sportello possono anche essere  affidati  ad  un
ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto del comma 2. 
  5. Le informazioni di cui al  comma  1  vengono  fornite  verso  un
corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo
sportello, e che viene  fissato  dai  soggetti  che  istituiscono  lo
sportello medesimo. 
  6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui
al comma 1 o ne abbiano attribuito  i  compiti  ad  un  ufficio  gia'
esistente  indicano  nel  bando  o  nel  capitolato  lo  sportello  o
l'ufficio a cui possono essere chieste  le  informazioni  di  cui  al
comma 1, precisando altresi' il costo del servizio. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e  il
          decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si veda  nelle
          note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10,  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229, recante:  "Interventi  in  materia  di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione. Legge di semplificazione 2001": 
              "Art.   10   (Riassetto   in   materia   di    societa'
          dell'informazione).  -  1.  Il  Governo  e'   delegato   ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  in  entrata  in
          vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
          legislativi, su proposta del Ministro per  l'innovazione  e
          le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
          coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti  in
          materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
          principi e i criteri direttivi di  cui  all'art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  come  sostituito  dall'art.  1
          della presente legge, e nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                a) graduare  la  rilevanza  giuridica  e  l'efficacia
          probatoria  dei  diversi  tipi  di  firma  elettronica   in
          relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
          firma; 
                b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
          garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi  per
          via telematica  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli
          altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
          imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio  della
          massima semplificazione degli strumenti e  delle  procedure
          necessari e nel rispetto dei principi di  eguaglianza,  non
          discriminazione e della normativa  sulla  riservatezza  dei
          dati personali; 
                c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato  e
          al documento informatico contenuto nei sistemi  informativi
          pubblici i caratteri della primarieta' e  originalita',  in
          sostituzione  o  in  aggiunta  a  dati  e   documenti   non
          informatici, nonche' obbligare le  amministrazioni  che  li
          detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
          ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la  qualita'  del
          relativo contenuto informativo; 
                d) realizzare  il  coordinamento  formale  del  testo
          delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
          coordinamento, le modifiche  necessarie  per  garantire  la
          coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
          di adeguare o semplificare il linguaggio normativo; 
                e)   adeguare   la   normativa   alle    disposizioni
          comunitarie. 
              2. La delega di cui al comma  1  e'  esercitata  per  i
          seguenti oggetti: 
                a) il documento informatico, la firma  elettronica  e
          la firma digitale; 
                b)  i  procedimenti  amministrativi  informatici   di
          competenza   delle   amministrazioni   statali   anche   ad
          ordinamento autonomo; 
                c) la gestione dei documenti informatici; 
                d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; 
                e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
          alle  banche  dati  di  competenza  delle   amministrazioni
          statali anche ad ordinamento autonomo. 
              3. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  recanti  disposizioni  correttive   e
          integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto degli oggetti e dei principi e  criteri  direttivi
          determinati dal  presente  articolo,  entro  quindici  mesi
          decorrenti dalla data di scadenza del  termine  di  cui  al
          medesimo comma 1.".