Art. 4.
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

  1.  Per  ogni  Forza  di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come  incrementato  dall'articolo  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  19 novembre  2003,  n. 348, e dall'articolo 7 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  5 novembre  2004,  n.  301,  e'
ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
    a) per l'anno 2005:
      1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
    b) a decorrere dall'anno 2006:
      1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
      2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
      3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
  2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a)  e b)  del  comma 1 non
comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno  2005  non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art.  14  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  18 giugno  2002,  n.  164,  (Recepimento
          dell'accordo   sindacale   per   le  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  e dello schema di concertazione per le
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  relativi  al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003.), e' il seguente:
              «Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di  cui  all'art.  14  del secondo
          quadriennio  normativo  Polizia  e  all'art. 11 del biennio
          economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
          come  da  tabella  «A»  allegata al presente decreto, dalle
          seguenti risorse economiche:
                a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui
          all'art.  16,  comma 2,  della  legge  finanziaria 2002, di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione;
                b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti
          dall'applicazione   dell'art.   4,  comma 4,  del  presente
          decreto.
              2.  Le  somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
          medesime esigenze, nell'anno successivo.».
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   19 novembre   2003,   n.   348,   (Recepimento
          dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione
          integrativi  per  il personale non dirigente delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile e militare.), e' il seguente:
              «Art.   3   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di cui all'art. 14 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18 giugno  2002,  n. 164, e'
          incrementato,  a  decorrere  dall'anno 2003, dalle seguenti
          risorse economiche annue:
                a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
                b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
                c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
              2.  Gli  importi  di  cui alle lettere a), b) e c), del
          comma 1,  non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
          carico dello Stato.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».
              - Il   testo   dell'art.   7  del  citato  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
          seguente:
              «Art.   7   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo per l'efficienza dei servizi
          istituzionali,   di   cui   all'art.  14  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18 giugno  2002,  n. 164, ed
          all'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          19 novembre  2003,  n.  348, e' incrementato delle seguenti
          risorse economiche annue:
                a) per l'anno 2004:
                  1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
                  2)    Corpo    di   polizia   penitenziaria:   euro
          3.846.000,00;
                  3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
                b) per l'anno 2005:
                  1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
                  2)    Corpo    di   polizia   penitenziaria:   euro
          6.341.000,00;
                  3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
              2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
          e  gli  oneri  contributivi  a  carico  dello Stato. Quelli
          afferenti  all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
          nell'anno successivo.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».