Art. 4
            Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
                dell'attivita' di produzione di pane

  1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma
2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai
sensi  dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241. La
dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della
competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti
igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei
locali.
  3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
  4.  Le  violazioni  delle  prescrizioni di cui al presente articolo
sono  punite  ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e
7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.