Art. 2 
                  Misure in materia di riscossione 
 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, le parole da: "la maggioranza" a: "ed" sono soppresse. 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,
dopo il comma 6 e'  inserito  il  seguente:  "6-bis.  L'attivita'  di
riscossione a mezzo ruolo delle entrate  indicate  dal  comma  6,  se
esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione  spontanea,  e'
remunerata con un compenso maggiorato del 25  per  cento  rispetto  a
quello ordinariamente previsto, per  la  riscossione  delle  predette
entrate, in attuazione dell'articolo 17.". 
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 17: 
     1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'aggio di cui  al
comma 1 e' a carico del debitore: 
           a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso 
     comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme 
     iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo 
     giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso,
la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore; 
          b) integralmente, in caso contrario."; 
     2) dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  "3-bis.  Nel  caso
previsto  dall'articolo  32,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e'
a carico: 
             a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il 
     sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; 
          b) del debitore, in caso contrario."; 
     3) al comma 7-ter e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Nei casi di cui al comma 6, lettera  a),  sono  a  carico  dell'ente
creditore  le  spese  vive  di  notifica  della  stessa  cartella  di
pagamento."; 
    b)  nell'articolo  20,  comma  3,  le  parole:  "comma  6"   sono
sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter". 
  4. All'articolo 3 del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
"7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7,
primo periodo, i privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
chiunque prestate  o  comunque  esistenti  a  favore  del  venditore,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di  acquisto
dei beni oggetto di locazione  finanziaria  compresi  nella  cessione
conservano  la  loro   validita'   e   il   loro   grado   a   favore
dell'acquirente, senza bisogno di alcuna  formalita'  o  annotazione,
previa pubblicazione di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.". 
  5. All'articolo 3, comma  22,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "e 119" sono soppresse. 
  6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente: 
"Art. 72-bis (Contenuti dell'atto di pignoramento  del  quinto  dello
stipendio). - 1. Salvo  che  per  i  crediti  pensionistici  e  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 545, commi  quarto,  quinto  e
sesto, del codice di procedura civile,  l'atto  di  pignoramento  dei
crediti del debitore verso  terzi  puo'  contenere,  in  luogo  della
citazione di cui all'articolo 543, secondo comma,  numero  4),  dello
stesso codice di procedura civile, l'ordine al  terzo  di  pagare  il
credito  direttamente  al  concessionario,  fino  a  concorrenza  del
credito per cui si procede: 
    a) nel termine di quindici giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
pignoramento, per le somme per le quali il  diritto  alla  percezione
sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; 
    b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.". 
  7. All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 25  e'  inserito  il  seguente:  "25-bis.  In  caso  di
morosita' nel pagamento  di  importi  da  riscuotere  mediante  ruolo
complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli  agenti  della
riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al  fine
di   acquisire   copia   di    tutta    la    documentazione    utile
all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori  morosi
sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare  le
facolta' ed i poteri previsti  dagli  articoli  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.". 
  8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: 
"Art.   48-bis   '(Disposizioni   sui   pagamenti   delle   pubbliche
amministrazioni).  -  1.  Le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e le societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo  superiore
a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via  telematica,  se  il
beneficiario e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento  derivante
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per  un  ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in  caso  affermativo,  non
procedono al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
riscossione  competente  per  territorio,  ai   fini   dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1.". 
  9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La riscossione  volontaria
della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al  capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione
con l'Agenzia delle entrate.". 
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, dopo la parola: "locali"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: ", nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
  11. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, dopo  le  parole:  "comma  7,"  sono  inserite  le  seguenti:
"complessivamente denominati agenti della riscossione,". 
  12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente: 
"Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti
d'imposta). - 1. In sede di  erogazione  di  un  rimborso  d'imposta,
l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta  iscritto
a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica  apposita
segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il  ruolo,
mettendo a disposizione  dello  stesso,  sulla  contabilita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  del  decreto  del  Direttore  generale  del
dipartimento delle entrate del Ministero delle  finanze  in  data  1°
febbraio 1999, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  4
febbraio 1999, le somme da rimborsare. 
2. Ricevuta la  segnalazione  di  cui  al  comma  1,  l'agente  della
riscossione notifica all'interessato una  proposta  di  compensazione
tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a  ruolo,  sospendendo
l'azione di recupero ed invitando  il  debitore  a  comunicare  entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione
movimenta le  somme  di  cui  al  comma  1  e  le  riversa  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 
112, entro i limiti dell'importo complessivamente  dovuto  a  seguito
dell'iscrizione a ruolo. 
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo
riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione  di  cui
al comma 2 e l'agente della riscossione comunica  in  via  telematica
all'Agenzia  delle   entrate   che   non   ha   ottenuto   l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione. 
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle  spese  vive
sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2,  nonche'  un
rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo  24,  comma  1,
del decreto del Ministro delle finanze  28  dicembre  1993,  n.  567,
maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti
per  la  gestione  degli  adempimenti  attinenti   la   proposta   di
compensazione. 
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
approvate  le  specifiche  tecniche  di   trasmissione   dei   flussi
informativi previsti  dal  presente  articolo  e  sono  stabilite  le
modalita' di movimentazione e  di  rendicontazione  delle  somme  che
transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche'  le
modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese  previsti
dal comma 5.". 
  13.  Nel  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,   dopo
l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
"20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602).  -  1.  Puo'
essere  effettuato  mediante  la  compensazione  volontaria  di   cui
all'articolo 28-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate  iscritte  a
ruolo  dall'Agenzia   delle   entrate.   Tuttavia,   l'agente   della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di  cui  al  comma  1
dello stesso articolo 28-ter, formula la  proposta  di  compensazione
con riferimento a tutte le  somme  iscritte  a  ruolo  a  carico  del
soggetto indicato in tale segnalazione. 
2.  Le  altre  Agenzie  fiscali  e  gli  enti  previdenziali  possono
stipulare  una  convenzione   con   l'Agenzia   delle   entrate   per
disciplinare  la  trasmissione,  da  parte  di  quest'ultima,   della
segnalazione di cui al citato articolo 28-ter,  comma  1,  anche  nel
caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta  sia  iscritto  a
ruolo da uno dei predetti enti creditori.  Con  tale  convenzione  e'
regolata anche la suddivisione, tra gli stessi  enti  creditori,  dei
rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.". 
  14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo  13  aprile
1999,  n.  112,  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  L'agente  della
riscossione puo' essere  rappresentato  dai  dipendenti  delegati  ai
sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo
che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti
relativi: 
    a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo  101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    b) al ricorso di cui all'articolo 499  del  codice  di  procedura
civile; 
    c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma,  n.  4,
del codice di procedura civile.". 
  15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n. 241, si interpreta nel senso  che  le  disposizioni  nello  stesso
previste si applicano anche ai contributi  stabiliti  nella  legge  4
giugno 1973, n. 311. 
  16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi  previsti
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e'
dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso  degli  oneri  sostenuti
per  garantire  il  servizio  di   riscossione.   Le   modalita'   di
trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle  spese
relativi  alle  operazioni  di  riscossione  sono  disciplinati   con
convenzione  stipulata  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e  gli   enti
interessati.