Art. 2.
     (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)


1.  Il  Sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica e'
composto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, dal Comitato
interministeriale   per   la   sicurezza   della  Repubblica  (CISR),
dall'Autorita'  delegata  di  cui  all'articolo 3, ove istituita, dal
Dipartimento  delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI).
2.  Ai fini della presente legge, per "servizi di informazione per la
sicurezza" si intendono l'AISE e l'AISI.