Art. 3
                         Autorita' delegata

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ove  lo ritenga
opportuno,  puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite
in  via  esclusiva  soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata".
  2.  L'Autorita'  delegata  non  puo' esercitare funzioni di governo
ulteriori  rispetto  a  quelle  ad  essa  delegate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e' costantemente
informato  dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle
funzioni  delegate  e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in
qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
  4.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni, non e'
richiesto  il  parere  del Consiglio dei ministri per il conferimento
delle   deleghe  di  cui  al  presente  articolo  al  Ministro  senza
portafoglio.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "1.   All'atto   della  costituzione  del  Governo,  il
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, puo' nominare, presso la Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i
          quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri sentito il Consiglio dei Ministri,
          con    provvedimento    da   pubblicarsi   nella   Gazzetta
          Ufficiale.".