Art. 4. 
         (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) 
 
 
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al  comma  3  e'  istituito,
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS). 
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e  l'Autorita'  delegata,
ove istituita, si  avvalgono  del  DIS  per  l'esercizio  delle  loro
competenze,  al  fine   di   assicurare   piena   unitarieta'   nella
programmazione della ricerca informativa del Sistema di  informazione
per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle  attivita'  operative
dei servizi di informazione per la sicurezza. 
  3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
  a) coordina l'intera attivita' di informazione  per  la  sicurezza,
verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte  dall'AISE  e
dall'AISI,  ferma  restando  la  competenza  dei   predetti   servizi
relativamente  alle   attivita'   di   ricerca   informativa   e   di
collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; 
  b) e' costantemente informato delle operazioni  di  competenza  dei
servizi di informazione per la sicurezza e  trasmette  al  Presidente
del Consiglio dei ministri le informative e le analisi  prodotte  dal
Sistema di informazione per la sicurezza; 
  c) raccoglie le informazioni, le analisi e i  rapporti  provenienti
dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di
polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma  l'esclusiva  competenza  dell'AISE  e  dell'AISI  per
l'elaborazione dei rispettivi piani  di  ricerca  operativa,  elabora
analisi strategiche o  relative  a  particolari  situazioni;  formula
valutazioni e  previsioni,  sulla  scorta  dei  contributi  analitici
settoriali dell'AISE e dell'AISI; 
  d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei  rapporti  di
cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al  CISR,  nonche'
progetti di ricerca informativa, sui quali decide il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
  e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche,  lo
scambio informativo  tra  l'AISE,  l'AISI  e  le  Forze  di  polizia;
comunica al Presidente del Consiglio  dei  ministri  le  acquisizioni
provenienti dallo scambio informativo e i  risultati  delle  riunioni
periodiche; 
  f) trasmette, su disposizione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad  amministrazioni
pubbliche  o  enti,  anche  ad  ordinamento   autonomo,   interessati
all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; 
  g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di  acquisizione
delle risorse umane e materiali e  di  ogni  altra  risorsa  comunque
strumentale  all'attivita'  dei  servizi  di  informazione   per   la
sicurezza,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Presidente   del
Consiglio dei ministri; 
  h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora  e  sottopone  all'approvazione
del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema  del  regolamento
di cui all'articolo 21, comma 1; 
  i) esercita il controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,  verificando  la
conformita' delle attivita' di informazione  per  la  sicurezza  alle
leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive  e  alle  disposizioni
del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso
il DIS  e'  istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui  modalita'  di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di
cui al comma 7. L'ufficio  ispettivo,  nell'ambito  delle  competenze
definite  con  il  predetto  regolamento,  puo'  svolgere,  anche   a
richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi  e
comportamenti verificatisi nell'ambito dei  servizi  di  informazione
per la sicurezza; 
  l) vigila sulla corretta applicazione  delle  disposizioni  emanate
dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  tutela
amministrativa del segreto; 
  m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della
sicurezza e la comunicazione istituzionale; 
  n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del  personale
di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento
di cui al comma 1 del medesimo articolo. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del  codice
di procedura  penale,  introdotto  dall'articolo  14  della  presente
legge, qualora le informazioni richieste alle Forze  di  polizia,  ai
sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano
relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal
segreto di cui all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
possono essere acquisite  solo  previo  nulla  osta  della  autorita'
giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere  gli
atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 
  5. La direzione generale del DIS e' affidata  ad  un  dirigente  di
prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello  Stato,  la  cui
nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il  CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata
massima di quattro anni ed e' rinnovabile per  una  sola  volta.  Per
quanto previsto dalla presente legge, il  direttore  del  DIS  e'  il
diretto  referente  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,  salvo   quanto   previsto
dall'articolo  6,  comma  5,  e  dall'articolo  7,  comma  5,  ed  e'
gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e
degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 
  6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il  direttore
generale del DIS, nomina uno  o  piu'  vice  direttori  generali;  il
direttore  generale  affida  gli  altri  incarichi  nell'ambito   del
Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta
al Presidente del Consiglio dei ministri. 
  7.  L'ordinamento  e  l'organizzazione  del  DIS  e  degli   uffici
istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con
apposito regolamento. 
  8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce  le  modalita'  di
organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo  di  cui  al
comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: 
  a) agli ispettori e' garantita piena autonomia  e  indipendenza  di
giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; 
  b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio  dei
ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita,  i  controlli  non
devono interferire con le operazioni in corso; 
  c) sono previste per gli ispettori  specifiche  prove  selettive  e
un'adeguata formazione; 
  d)  non  e'  consentito  il  passaggio  di  personale  dall'ufficio
ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; 
  e)  gli  ispettori,  previa  autorizzazione  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,
possono accedere a tutti gli atti  conservati  presso  i  servizi  di
informazione per la sicurezza  e  presso  il  DIS;  possono  altresi'
acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre  informazioni
da enti pubblici e privati. 
 
          Nota all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  329  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 329 (Acquiescenza totale o parziale). -  Salvi  i
          casi  di  cui  ai  numeri  1,  2,  3  e  6  dell'art.  395,
          l'acquiescenza risultante da  accettazione  espressa  o  da
          atti incompatibili  con  la  volonta'  di  avvalersi  delle
          impugnazioni   ammesse   dalla   legge   ne   esclude    la
          proponibilita'. 
              L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti
          della sentenza non impugnate.».