Art. 5
    Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica

  1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il
Comitato  interministeriale  per la sicurezza della Repubblica (CISR)
con  funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi
e  sulle  finalita'  generali della politica dell'informazione per la
sicurezza.
  2.  Il  Comitato  elabora  gli  indirizzi  generali e gli obiettivi
fondamentali    da    perseguire    nel    quadro    della   politica
dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle
risorse  finanziarie  tra  il  DIS e i servizi di informazione per la
sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
  3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente del Consiglio dei
ministri  ed  e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal
Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della   difesa,   dal   Ministro   della  giustizia  e  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  4.  Il  direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario
del Comitato.
  5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  chiamare a
partecipare  alle  sedute  del  Comitato,  anche  a  seguito  di loro
richiesta,  senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei
ministri,  i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita'
civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la
presenza in relazione alle questioni da trattare.