Art. 6. 
             (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) 
 
 
  1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna  (AISE),
alla quale e' affidato il  compito  di  ricercare  ed  elaborare  nei
settori  di  competenza  tutte  le  informazioni  utili  alla  difesa
dell'indipendenza,   dell'integrita'   e   della   sicurezza    della
Repubblica, anche in  attuazione  di  accordi  internazionali,  dalle
minacce provenienti dall'estero. 
  2.  Spettano  all'AISE  inoltre  le   attivita'   in   materia   di
controproliferazione concernenti i materiali strategici,  nonche'  le
attivita' di informazione per la sicurezza, che  si  svolgono  al  di
fuori  del  territorio  nazionale,  a  protezione   degli   interessi
politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
  3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al  di
fuori del territorio nazionale le  attivita'  di  spionaggio  dirette
contro l'Italia e le attivita'  volte  a  danneggiare  gli  interessi
nazionali. 
  4.  L'AISE  puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio   nazionale
soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali  operazioni  siano
strettamente  connesse  ad  attivita'  che  la  stessa  AISE   svolge
all'estero. A tal fine il direttore  generale  del  DIS  provvede  ad
assicurare  le  necessarie  forme  di  coordinamento  e  di  raccordo
informativo, anche al fine di evitare  sovrapposizioni  funzionali  o
territoriali. 
  5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 
  6. L'AISE informa tempestivamente e  con  continuita'  il  Ministro
della  difesa,  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  il   Ministro
dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 
  7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con  proprio  decreto,
nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima
fascia o equiparati  dell'amministrazione  dello  Stato,  sentito  il
CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed  e'
rinnovabile per una sola volta. 
  8. Il direttore dell'AISE  riferisce  costantemente  sull'attivita'
svolta al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  all'Autorita'
delegata, ove istituita, per il tramite del  direttore  generale  del
DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei  ministri
in  caso  di  urgenza  o  quando  altre  particolari  circostanze  lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS;
presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del  DIS,  un
rapporto   annuale   sul    funzionamento    e    sull'organizzazione
dell'Agenzia. 
  9. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nomina  e  revoca,
sentito il  direttore  dell'AISE,  uno  o  piu'  vice  direttori.  Il
direttore  dell'AISE   affida   gli   altri   incarichi   nell'ambito
dell'Agenzia. 
  10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati
con apposito regolamento.