Art. 2. 
 
                 Camera di conciliazione e arbitrato 
 
  1. E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato  presso  la
Consob per l'amministrazione, in conformita' al presente decreto, dei
procedimenti  di  conciliazione  e  di  arbitrato  promossi  per   la
risoluzione  di  controversie  insorte  tra  gli  investitori  e  gli
intermediari per la violazione da parte di questi degli  obblighi  di
informazione,  correttezza  e  trasparenza  previsti   nei   rapporti
contrattuali con gli investitori . 
  2. La  Camera  di  conciliazione  e  arbitrato  svolge  la  propria
attivita', avvalendosi  di  strutture  e  risorse  individuate  dalla
Consob. 
  3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un  elenco  di
conciliatori  e   arbitri,   scelti   tra   persone   di   comprovata
imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita'. 
  4. La  Camera  di  conciliazione  e  arbitrato  puo'  avvalersi  di
organismi   di   conciliazione   iscritti   nel   registro   previsto
dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17  gennaio  2003,
n.  5,  e  successive  modificazioni.  L'organismo  di  conciliazione
applica  il  regolamento  di  procedura  e  le  indennita'   di   cui
all'articolo 4. 
  5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia: 
    a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato; 
    b)  le  modalita'  di  nomina  dei  componenti  dell'elenco   dei
conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione
delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo
137 del decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  e  delle
categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e
uomini; 
    c) i requisiti di imparzialita', indipendenza, professionalita' e
onorabilita' dei componenti  dell'elenco  dei  conciliatori  e  degli
arbitri; 
    d)   la   periodicita'   dell'aggiornamento    dell'elenco    dei
conciliatori e degli arbitri; 
    e) le altre funzioni attribuite alla Camera  di  conciliazione  e
arbitrato; 
    f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato; 
    g) le altre norme di attuazione del presente capo. 
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  l'art. 38 del citato decreto legislativo
          17 gennaio 2003, n. 5:
              «Art.  38  (Organismi  di conciliazione). - 1. Gli enti
          pubblici  o  privati,  che  diano  garanzie  di serieta' ed
          efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
          su  istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
          di  conciliazione  delle  controversie nelle materie di cui
          all'art.  1  del  presente  decreto. Tali organismi debbono
          essere  iscritti  in  un apposito registro tenuto presso il
          Ministero della giustizia.
              2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
          modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
          regolamento  da  adottare  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400, entro novanta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Con
          lo  stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
          dell'elenco   e   la   sua   revisione,   l'iscrizione,  la
          sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
          commercio,  industria,  artigianato e agricoltura che hanno
          costituito  organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2
          della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, hanno diritto ad
          ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
              3.   L'organismo   di  conciliazione,  unitamente  alla
          domanda  di  iscrizione  nel  registro,  deposita presso il
          Ministero   della   giustizia  il  proprio  regolamento  di
          procedura   e   comunica   successivamente   le   eventuali
          variazioni.  Al  regolamento  debbono  essere  allegate  le
          tabelle   delle  indennita'  spettanti  agli  organismi  di
          conciliazione  costituiti  da  enti  privati,  proposte per
          l'approvazione a norma dell'art. 39.».
              - Si  riporta l'art. 137 del citato decreto legislativo
          6 settembre 2005, n. 206:
              «Art.  137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.
          Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
          l'elenco  delle associazioni dei consumatori e degli utenti
          rappresentative a livello nazionale.
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da   comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione
          conforme  alle  prescrizioni e alle procedure stabilite con
          decreto   del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  dei
          seguenti requisiti:
                a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico o per
          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e
          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
                b) tenuta  di  un  elenco  degli iscritti, aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
                c) numero  di  iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione
          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale
          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui
          agli   articoli 46   e   seguenti  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
                d) elaborazione  di un bilancio annuale delle entrate
          e  delle  uscite  con indicazione delle quote versate dagli
          associati  e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute;
                e) svolgimento  di  un'attivita' continuativa nei tre
          anni precedenti;
                f) non  avere  i  suoi  rappresentanti  legali subito
          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui
          opera l'associazione.
              3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
          preclusa   ogni   attivita'  di  promozione  o  pubblicita'
          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da
          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di
          produzione o di distribuzione.
              4.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
              5.  All'elenco  di  cui  al  presente  articolo possono
          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli
          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
          d),  e)  e f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui  agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
          2000.
              6.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive comunica
          alla  Commissione  europea  l'elenco  di  cui  al  comma 1,
          comprensivo  anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2,
          nonche'  i  relativi  aggiornamenti al fine dell'iscrizione
          nell'elenco   degli  enti  legittimati  a  proporre  azioni
          inibitorie   a   tutela   degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori   istituito   presso   la   stessa  Commissione
          europea.».