Art. 4.
Conciliazione stragiudiziale
1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione,
presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob.
2. L'istanza di conciliazione non puo' essere presentata qualora:
a) la controversia sia stata gia' portata su istanza
dell'investitore, ovvero su istanza dell'intermediario a cui
l'investitore abbia aderito, all'esame di altro organismo di
conciliazione;
b) non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non
siano decorsi piu' di novanta giorni dalla sua presentazione senza
che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie
determinazioni.
3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f),
disciplina le norme di procedura nel rispetto dei principi di
riservatezza, imparzialita', celerita' e di garanzia del
contraddittorio, fatta salva la possibilita' di sentire le parti
separatamente.
4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine
massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
di conciliazione.
5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l'articolo 40,
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5.
6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3,
comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso
libere di assumere autonome determinazioni volontarie.
7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di
conciliazione non possono essere utilizzate nell'eventuale
procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario avanti
l'Autorita' di vigilanza competente per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste per le medesime violazioni.
8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalita' di
nomina del conciliatore per la singola controversia e il compenso a
questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di
conciliazione e arbitrato puo' designare un diverso organismo di
conciliazione, nonche' l'importo posto a carico degli utenti per la
fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto
dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Nota all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 39 e 40 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale). - 1.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura.
2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta
di registro entro il limite di valore di venticinquemila
euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e
massimo delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di
calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle
delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da
enti privati.
4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del
presente articolo, debbono essere allegate al regolamento
di procedura.».
«Art. 40 (Procedimento di conciliazione). - 1. I
regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza
del procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che
ne garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento
di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si
conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla
quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha
luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali e' disposta a conciliare. Di tali
posizioni il conciliatore da' atto in apposito verbale di
fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia
alle parti che la richiedano. Il conciliatore da' altresi'
atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una
parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto
previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito
dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono
essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con
mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza
di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma
dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti
della domanda giudiziale. La decadenza e' impedita, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente
dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la
segreteria dell'organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le
posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal
giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della
decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art.
96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando
comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il
contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi
a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la
conciliazione, e puo' anche condannarlo, in tutto o in
parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della
societa' prevedano una clausola di conciliazione e il
tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza
della parte interessata proposta nella prima difesa,
dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a
lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e
sessanta giorni per il deposito dell'istanza di
conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione
ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il
processo puo' essere riassunto dalla parte interessata se
l'istanza di conciliazione non e' depositata nel termine
fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di
riassunzione e' allegato il verbale di cui al comma 2. In
ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a
norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura
civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono
essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo
di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.
8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato
processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Il verbale, previo accertamento della
regolarita' formale, e' omologato con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».