Art. 4. 
 
                    Conciliazione stragiudiziale 
 
  1. Gli investitori possono attivare la procedura di  conciliazione,
presentando,   anche   personalmente,   istanza   alla   Camera    di
conciliazione e arbitrato presso la Consob. 
  2. L'istanza di conciliazione non puo' essere presentata qualora: 
    a)  la  controversia  sia   stata   gia'   portata   su   istanza
dell'investitore,  ovvero  su  istanza   dell'intermediario   a   cui
l'investitore  abbia  aderito,  all'esame  di  altro   organismo   di
conciliazione; 
    b) non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero  non
siano decorsi piu' di novanta giorni dalla  sua  presentazione  senza
che  l'intermediario  abbia  comunicato  all'investitore  le  proprie
determinazioni. 
  3. Il regolamento di cui  all'articolo  2,  comma  5,  lettera  f),
disciplina le  norme  di  procedura  nel  rispetto  dei  principi  di
riservatezza,   imparzialita',   celerita'   e   di   garanzia    del
contraddittorio, fatta salva la  possibilita'  di  sentire  le  parti
separatamente. 
  4. In ogni caso il procedimento deve essere  concluso  nel  termine
massimo di sessanta giorni dalla data di  presentazione  dell'istanza
di conciliazione. 
  5. Si applicano gli articoli 39, commi 1  e  2,  e  l'articolo  40,
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003,  n.
5. 
  6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui  all'articolo  3,
comma 2 nella proposta conciliativa.  Le  parti  sono  in  ogni  caso
libere di assumere autonome determinazioni volontarie. 
  7.  Le  dichiarazioni  rese  dalle  parti   nel   procedimento   di
conciliazione   non   possono   essere   utilizzate    nell'eventuale
procedimento sanzionatorio nei  confronti  dell'intermediario  avanti
l'Autorita' di vigilanza competente per l'irrogazione delle  sanzioni
amministrative previste per le medesime violazioni. 
  8. Con il predetto regolamento sono  determinate  le  modalita'  di
nomina del conciliatore per la singola controversia e il  compenso  a
questi  spettante,  i  criteri  in  base  ai  quali  la   Camera   di
conciliazione e arbitrato puo'  designare  un  diverso  organismo  di
conciliazione, nonche' l'importo posto a carico degli utenti  per  la
fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale  nel  rispetto
dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma  3,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riportano gli articoli 39 e 40 del citato decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
              «Art.  39  (Imposte  e  spese. Esenzione fiscale). - 1.
          Tutti  gli  atti,  documenti  e  provvedimenti  relativi al
          procedimento  di  conciliazione sono esenti dall'imposta di
          bollo  e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
          e natura.
              2.  Il  verbale di conciliazione e' esente dall'imposta
          di  registro  entro  il limite di valore di venticinquemila
          euro.
              3.  Con  regolamento  del  Ministro della giustizia, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e
          massimo   delle  indennita'  spettanti  agli  organismi  di
          conciliazione  costituiti da enti pubblici e il criterio di
          calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle
          delle  indennita'  proposte  dagli  organismi costituiti da
          enti privati.
              4.     L'ammontare    dell'indennita'    puo'    essere
          rideterminato  ogni  tre anni in relazione alla variazione,
          accertata    dall'Istituto    nazionale    di   statistica,
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
              5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del
          presente  articolo,  debbono essere allegate al regolamento
          di procedura.».
              «Art.  40  (Procedimento  di  conciliazione).  -  1.  I
          regolamenti  di procedura debbono prevedere la riservatezza
          del procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che
          ne garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e
          sollecito espletamento dell'incarico.
              2.  Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento
          di  conciliazione,  ove  non  sia  raggiunto  l'accordo, si
          conclude  con  una  proposta del conciliatore rispetto alla
          quale  ciascuna  delle  parti,  se  la conciliazione non ha
          luogo,  indica  la  propria  definitiva posizione ovvero le
          condizioni  alle  quali  e'  disposta a conciliare. Di tali
          posizioni  il  conciliatore da' atto in apposito verbale di
          fallita  conciliazione,  del  quale  viene rilasciata copia
          alle  parti che la richiedano. Il conciliatore da' altresi'
          atto,  con  apposito verbale, della mancata adesione di una
          parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
              3.  Le  dichiarazioni  rese  dalle  parti nel corso del
          procedimento  non  possono  essere utilizzate, salvo quanto
          previsto  dal  comma 5,  nel  giudizio  promosso  a seguito
          dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono
          essere oggetto di prova testimoniale.
              4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con
          mezzo  idoneo  a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza
          di  conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma
          dell'art.  38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti
          della  domanda  giudiziale. La decadenza e' impedita, ma se
          il  tentativo  fallisce  la  domanda giudiziale deve essere
          proposta  entro il medesimo termine di decadenza decorrente
          dal  deposito  del  verbale  di  cui  al  comma 2 presso la
          segreteria dell'organismo di conciliazione.
              5.  La  mancata  comparizione  di  una delle parti e le
          posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal
          giudice  nell'eventuale  successivo  giudizio ai fini della
          decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art.
          96  del  codice  di procedura civile. Il giudice, valutando
          comparativamente  le  posizioni  assunte  dalle  parti e il
          contenuto  della sentenza che definisce il processo dinanzi
          a  lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione
          delle  spese  sostenute  dal  vincitore che ha rifiutato la
          conciliazione,  e  puo'  anche  condannarlo,  in tutto o in
          parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
              6.   Qualora  il  contratto  ovvero  lo  statuto  della
          societa'  prevedano  una  clausola  di  conciliazione  e il
          tentativo  non  risulti  esperito,  il  giudice, su istanza
          della   parte  interessata  proposta  nella  prima  difesa,
          dispone  la sospensione del procedimento pendente davanti a
          lui  fissando  un  termine  di durata compresa tra trenta e
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'istanza   di
          conciliazione  davanti  ad  un  organismo  di conciliazione
          ovvero  quello  indicato  dal contratto o dallo statuto. Il
          processo  puo'  essere riassunto dalla parte interessata se
          l'istanza  di  conciliazione  non e' depositata nel termine
          fissato.   Se   il   tentativo   non  riesce,  all'atto  di
          riassunzione  e'  allegato il verbale di cui al comma 2. In
          ogni  caso,  la  causa di sospensione si intende cessata, a
          norma  dell'art.  297, primo comma, del codice di procedura
          civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
              7.  Nel  verbale  conclusivo  del  procedimento debbono
          essere  indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo
          di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.
              8.  Se  la  conciliazione  riesce  e'  redatto separato
          processo   verbale,   sottoscritto   dalle   parti   e  dal
          conciliatore.   Il   verbale,   previo  accertamento  della
          regolarita'   formale,   e'   omologato   con  decreto  del
          presidente  del  tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede
          l'organismo   di   conciliazione,   e   costituisce  titolo
          esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
          forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».