Art. 5.
Arbitrato amministrato dalla Consob
1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f),
disciplina altresi' la procedura di arbitrato amministrato dalla
Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la
risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo
conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, in quanto applicabili, nonche' degli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il
rispetto del contraddittorio.
2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il
riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1, anche
con lodo non definitivo, ferma restando l'applicazione dei commi 4 e
5 del medesimo articolo 3.
3. La Consob determina altresi' le modalita' di nomina del collegio
arbitrale o dell'arbitro unico, i casi di incompatibilita',
ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilita' degli
arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il
servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e
arbitrato.
4. L'arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e
arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed e' ispirato a criteri
di economicita', rapidita' ed efficienza. Il lodo e' sempre
impugnabile per violazione di norme di diritto.
Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 34, 35 e 36 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 34 (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie
statutarie). - 1. Gli atti costitutivi delle societa', ad
eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis del codice
civile, possono, mediante clausole compromissorie,
prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di
tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i
soci e la societa' che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalita'
di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di
nullita', il potere di nomina di tutti gli arbitri a
soggetto estraneo alla societa'. Ove il soggetto designato
non provveda, la nomina e' richiesta al presidente del
tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale.
3. La clausola e' vincolante per la societa' e per
tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e'
oggetto della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la
clausola abbia ad oggetto controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro
confronti e, in tale caso, essa, a seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola
compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o
soppressive di clausole compromissorie, devono essere
approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del
capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,
entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di
recesso.».
«Art. 35 (Disciplina inderogabile del procedimento
arbitrale). - 1. La domanda di arbitrato proposta dalla
societa' o in suo confronto e' depositata presso il
registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della
clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di
terzi a norma dell'art. 105 del codice di procedura civile
nonche' l'intervento di altri soci a norma degli
articoli 106 e 107 dello stesso codice e' ammesso fino alla
prima udienza di trattazione. Si applica l'art. 820, comma
secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'art.
819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia
il lodo e' sempre impugnabile, anche in deroga a quanto
previsto per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 del
codice di procedura civile, a norma degli articoli 829,
primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la
societa'.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di
una controversia non preclude il ricorso alla tutela
cautelare a norma dell'art. 669-quinquies del codice di
procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente
la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad
oggetto la validita' di delibere assembleari agli arbitri
compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e
del lodo che decide sull'impugnazione devono essere
iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle
imprese.».
«Art. 36 (Decisione secondo diritto). - 1. Anche se la
clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere
secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli
arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo
impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del
codice di procedura civile quando per decidere abbiano
conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando
l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di
delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo
emesso in un arbitrato internazionale.».
- Si riporta l'art. 806 del codice di procedura civile,
inserito nel Libro IV (Dei procedimenti speciali), Titolo
VIII (Dell'arbitrato), del medesimo codice:
«Art. 806 (Controversie arbitrabili). - Le parti
possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro
insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili,
salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all'art. 409 possono essere
decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei
contratti o accordi collettivi di lavoro.».