Art. 5. 
 
                 Arbitrato amministrato dalla Consob 
 
  1. Il regolamento di cui  all'articolo  2,  comma  5,  lettera  f),
disciplina altresi' la  procedura  di  arbitrato  amministrato  dalla
Camera  di  conciliazione  e  arbitrato  presso  la  Consob  per   la
risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo
conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto  legislativo  17  gennaio
2003, n. 5, in quanto  applicabili,  nonche'  degli  articoli  806  e
seguenti del codice di  procedura  civile,  fermo  in  ogni  caso  il
rispetto del contraddittorio. 
  2.  Il  regolamento  prevede  una  procedura  semplificata  per  il
riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1,  anche
con lodo non definitivo, ferma restando l'applicazione dei commi 4  e
5 del medesimo articolo 3. 
  3. La Consob determina altresi' le modalita' di nomina del collegio
arbitrale  o  dell'arbitro  unico,  i   casi   di   incompatibilita',
ricusazione e sostituzione degli arbitri,  la  responsabilita'  degli
arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che  le  tariffe  per  il
servizio  di  arbitrato  dovute  alla  Camera  di   conciliazione   e
arbitrato. 
  4.  L'arbitrato  amministrato  dalla  Camera  di  conciliazione   e
arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed e' ispirato a criteri
di  economicita',  rapidita'  ed  efficienza.  Il  lodo   e'   sempre
impugnabile per violazione di norme di diritto. 
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riportano  gli  articoli 34,  35 e 36 del decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
              «Art. 34 (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie
          statutarie).  -  1. Gli atti costitutivi delle societa', ad
          eccezione  di  quelle  che  fanno  ricorso  al  mercato del
          capitale  di  rischio a norma dell'art. 2325-bis del codice
          civile,    possono,   mediante   clausole   compromissorie,
          prevedere  la  devoluzione  ad  arbitri di alcune ovvero di
          tutte  le  controversie  insorgenti tra i soci ovvero tra i
          soci   e   la  societa'  che  abbiano  ad  oggetto  diritti
          disponibili relativi al rapporto sociale.
              2.  La clausola deve prevedere il numero e le modalita'
          di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di
          nullita',  il  potere  di  nomina  di  tutti  gli arbitri a
          soggetto  estraneo alla societa'. Ove il soggetto designato
          non  provveda,  la  nomina  e'  richiesta al presidente del
          tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale.
              3.  La  clausola  e'  vincolante  per la societa' e per
          tutti  i  soci,  inclusi coloro la cui qualita' di socio e'
          oggetto della controversia.
              4.  Gli  atti  costitutivi  possono  prevedere  che  la
          clausola   abbia   ad   oggetto  controversie  promosse  da
          amministratori,  liquidatori  e  sindaci  ovvero  nei  loro
          confronti    e,    in    tale   caso,   essa,   a   seguito
          dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.
              5.    Non    possono   essere   oggetto   di   clausola
          compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
          l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
              6.  Le  modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o
          soppressive   di  clausole  compromissorie,  devono  essere
          approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del
          capitale  sociale.  I  soci assenti o dissenzienti possono,
          entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di
          recesso.».
              «Art.  35   (Disciplina  inderogabile  del procedimento
          arbitrale).  -  1. La  domanda  di arbitrato proposta dalla
          societa'  o  in  suo  confronto  e'  depositata  presso  il
          registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.
              2.  Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della
          clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di
          terzi  a norma dell'art. 105 del codice di procedura civile
          nonche'   l'intervento   di   altri   soci  a  norma  degli
          articoli 106 e 107 dello stesso codice e' ammesso fino alla
          prima  udienza di trattazione. Si applica l'art. 820, comma
          secondo, del codice di procedura civile.
              3.  Nel  procedimento  arbitrale  non si applica l'art.
          819,  primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia
          il  lodo  e'  sempre  impugnabile, anche in deroga a quanto
          previsto  per  l'arbitrato internazionale dall'art. 838 del
          codice  di  procedura  civile,  a norma degli articoli 829,
          primo comma, e 831 dello stesso codice.
              4.  Le  statuizioni  del  lodo  sono  vincolanti per la
          societa'.
              5.  La  devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di
          una  controversia  non  preclude  il  ricorso  alla  tutela
          cautelare  a  norma  dell'art.  669-quinquies del codice di
          procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente
          la  devoluzione  in  arbitrato  di  controversie  aventi ad
          oggetto  la  validita' di delibere assembleari agli arbitri
          compete  sempre  il  potere  di disporre, con ordinanza non
          reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
              5-bis.  I  dispositivi  dell'ordinanza di sospensione e
          del   lodo   che  decide  sull'impugnazione  devono  essere
          iscritti,  a  cura degli amministratori, nel registro delle
          imprese.».
              «Art.  36 (Decisione secondo diritto). - 1. Anche se la
          clausola  compromissoria  autorizza  gli arbitri a decidere
          secondo  equita'  ovvero  con  lodo  non  impugnabile,  gli
          arbitri   debbono   decidere   secondo  diritto,  con  lodo
          impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del
          codice  di  procedura  civile  quando  per decidere abbiano
          conosciuto  di  questioni non compromettibili ovvero quando
          l'oggetto  del  giudizio  sia costituito dalla validita' di
          delibere assembleari.
              2.  La  presente  disposizione si applica anche al lodo
          emesso in un arbitrato internazionale.».
              - Si riporta l'art. 806 del codice di procedura civile,
          inserito  nel  Libro IV (Dei procedimenti speciali), Titolo
          VIII (Dell'arbitrato), del medesimo codice:
              «Art.   806  (Controversie  arbitrabili).  -  Le  parti
          possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro
          insorte  che non abbiano per oggetto diritti indisponibili,
          salvo espresso divieto di legge.
              Le  controversie  di  cui  all'art.  409 possono essere
          decise  da  arbitri  solo  se  previsto  dalla  legge o nei
          contratti o accordi collettivi di lavoro.».