IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2004/108/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994,  ed  in  particolare
l'articolo 47, comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615; 
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  269,  recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
dello sviluppo economico  e  del  Ministro  delle  comunicazioni,  di
concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                   Oggetto e ambito d'applicazione 
  1.   Il   presente    decreto    disciplina    la    compatibilita'
elettromagnetica delle  apparecchiature  definite  all'articolo  3  e
prescrive la conformita' delle apparecchiature a un livello  adeguato
di compatibilita' elettromagnetica. 
  2. Il presente decreto non si applica: 
    a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni
oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento
della direttiva 1999/5/CE; 
    b) ai prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze  di  cui  al
regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore  dell'aviazione
civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea; 
    c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo
le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel  quadro
della Costituzione e  della  Convenzione  dell'Unione  internazionale
delle telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature  siano
disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti assemblati
da radioamatori per proprio  uso  e  le  apparecchiature  commerciali
modificate per proprio  uso  da  radioamatori  non  sono  considerate
apparecchiature disponibili in commercio; 
    d) agli apparecchi e  agli  impianti  fissi,  costruiti  per  usi
militari. 
  3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che  per
loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: 
    a)  non  generano  o  non  contribuiscono  a  generare  emissioni
elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare
funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di
altre apparecchiature; 
    b) funzionano senza inaccettabile alterazione in  presenza  delle
perturbazioni elettromagnetiche abitualmente  derivanti  dall'uso  al
quale sono destinate. 
  4. Qualora,  per  le  apparecchiature  di  cui  all'articolo  3,  i
requisiti essenziali  indicati  all'allegato  I  sono  interamente  o
parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica da  altre  direttive
comunitarie, il presente decreto legislativo  non  si  applica;  esso
cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di
dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse
definiti. 
  5.  Il  presente  decreto  non   incide   sull'applicazione   della
legislazione comunitaria o  nazionale  che  disciplina  la  sicurezza
delle apparecchiature. 
 
          AVVERTENZA:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1  e  l'allegato  B della legge L. 25 gennaio
          2006,  n.  29  "Disposizioni  per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. Legge comunitaria 2005", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  8 febbraio  2006,  n. 32, supplemento ordinario,
          cosi' dispongono:
              "Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere."
                                                          "Allegato B
                                                 Art. 1, commi 1 e 3)
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate.
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo".
              - La   Direttiva   15  dicembre  2004,  n.  2004/108/CE
          "Direttiva   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri relative alla compatibilita' elettromagnetica
          e  che abroga la direttiva 89/336/CEE", e' pubblicata nella
          Gazzetta uffuciale dell'Unione europea 31 dicembre 2004, n.
          L 390.
              - L'art.  47  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge   comunitaria   1994",   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  10 febbraio  1996, n. 34, supplemento ordinario,
          cosi' dispone:
              "Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria,  nonche'  quelle conseguenti alle procedure di
          riesame  delle  istanze presentate per le stesse finalita',
          sono  a  carico  del  fabbricante  o del suo rappresentante
          stabilito nell'Unione europea.
              2.   Le   spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione   degli   organismi   ad  effettuare  le
          procedure  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
          Le  spese  relative ai successivi controlli sugli organismi
          autorizzati   sono   a   carico   di  tutti  gli  organismi
          autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti. I
          controlli   possono   avvenire  anche  mediante  l'esame  a
          campione dei prodotti certificati
              3.  I  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di cui al
          comma 1,   se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
          centrale  o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
          al  comma 2,  sono  versati  all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere successivamente riassegnati, con decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di previsione dei
          Ministeri    interessati    sui   capitoli   destinati   al
          funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
          delle    attivita'   di   cui   ai   citati   commi e   per
          l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
          possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti
          mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
          prodotti   presso   i   produttori,  i  distributori  ed  i
          rivenditori.
              4.  Con  uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma 1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma 2.  Con  gli  stessi  decreti  sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
              5.  Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
              6.  I  decreti  di  cui  al  comma 4 sono emanati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  di recepimento delle direttive che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura CE; trascorso tale termine,
          si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio    e    della    programmazione    economica;   le
          amministrazioni  inadempienti  sono tenute a fornire i dati
          di rispettiva competenza".
              - Il  decreto  legislativo  12  novembre  1996, n. 615,
          "Attuazione  della  direttiva  89/336/CEE del Consiglio del
          3 maggio   1989,   in   materia   di  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica,  modificata  ed integrata
          dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
          dalla  direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993
          e  dalla  direttiva  93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre
          1993",   abrogato  dal  presente  decreto  legislativo,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 dicembre 1996, n.
          286, supplemento oridinario.
              - Il   decreto   legislativo  9  maggio  2001,  n.  269
          "Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          7 luglio 2001, n. 156, supplento ordiario.
          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, si
          vedano le note alle premesse.
              - Il  Reg. (CE) 15-7-2002 n. 1592/2002 "Regolamento del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio recante regole comuni
          nel   settore   dell'aviazione   civile  e  che  istituisce
          un'Agenzia  europea  per  la  sicurezza  aerea", pubblicato
          nella    Gazzetta   ufficiale   della   Comunita'   europea
          7 settembre  2002,  n.  L  240,  e'  entrato  in  vigore il
          27 settembre 2002.