Art. 2. 
                        Autorita' competenti 
  1. Le autorita' competenti per l'attuazione  del  presente  decreto
sono: 
    a) il Ministero delle comunicazioni per gli  apparecchi  di  rete
non ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto  legislativo  9
maggio 2001, n. 269, e le relative reti di comunicazione elettronica,
e  per  tutte  le  altre  apparecchiature  di  cui  all'articolo   3,
limitatamente  alla  protezione  delle  comunicazioni  dai   disturbi
eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse; 
    b) il Ministero dello sviluppo economico, per le  apparecchiature
di cui all'articolo 3,  con  esclusione  dei  profili  relativi  alla
protezione delle comunicazioni  dai  disturbi  eventualmente  causati
dall'utilizzo delle apparecchiature stesse. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
          vedano le note alle premesse.