Art. 2. Autorita' competenti 1. Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto sono: a) il Ministero delle comunicazioni per gli apparecchi di rete non ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e le relative reti di comunicazione elettronica, e per tutte le altre apparecchiature di cui all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse; b) il Ministero dello sviluppo economico, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, con esclusione dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse.
Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano le note alle premesse.