Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, s'intende per: a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso; b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unita' funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che puo' generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi: 1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni; 2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse; c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito; d) compatibilita' elettromagnetica: l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili; e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che puo' alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione; f) immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica; g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della salute umana o dei beni; h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo; i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato della Commissione europea da un organismo di normazione europeo riconosciuto, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, per stabilire un requisito europeo; l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un apparecchio ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto che, salvo diverse esplicitazioni, viene identificato nell'ordine con: 1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo; 2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunita' e designata espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato e' assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo; 3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede nella Comunita' e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorita' di vigilanza di cui all'articolo 12 le informazioni necessarie sul prodotto; m) responsabile dell'installazione dell'impianto fisso: il soggetto responsabile della messa in conformita' di un impianto fisso ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; n) radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si interessa alla tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.
Nota all'art. 3: - La Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 1998, n. L 204. E' entrata in vigore il 10 agosto 1998.