Art. 3. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto, s'intende per: 
    a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso; 
    b)  apparecchio:  ogni  dispositivo  finito  o  combinazione   di
dispositivi   finiti,   commercializzato   come   unita'   funzionale
indipendente,  destinato  all'utente  finale  e  che  puo'   generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui  funzionamento  puo'  subire
gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi: 
      1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in
un  apparecchio   dall'utente   finale   e   che   possono   generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui  funzionamento  puo'  subire
gli effetti di tali perturbazioni; 
      2) gli  impianti  mobili  definiti  come  una  combinazione  di
apparecchi ed eventualmente altri dispositivi,  destinata  ad  essere
spostata e utilizzata in ubicazioni diverse; 
    c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi  di
vario  tipo  ed  eventualmente  di  altri   dispositivi,   che   sono
assemblati, installati e  destinati  ad  essere  utilizzati  in  modo
permanente in un luogo prestabilito; 
    d)    compatibilita'     elettromagnetica:     l'idoneita'     di
un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico
in modo soddisfacente e senza produrre, in  altre  apparecchiature  e
nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili; 
    e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico
che  puo'  alterare  il  funzionamento  di  un'apparecchiatura;   una
perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita  da  un  rumore
elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da  una  alterazione
del mezzo stesso di propagazione; 
    f) immunita':  l'idoneita'  di  un'apparecchiatura  a  funzionare
senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica; 
    g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e  della
salute umana o dei beni; 
    h) ambiente elettromagnetico: il complesso di  tutti  i  fenomeni
elettromagnetici osservabili in un determinato luogo; 
    i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su  mandato  della
Commissione  europea  da   un   organismo   di   normazione   europeo
riconosciuto,  i  cui  riferimenti  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, secondo  le  procedure  fissate  nella
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, per stabilire un requisito europeo; 
    l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato:  la
persona fisica o giuridica che immette  nel  mercato  comunitario  un
apparecchio  ricadente  nell'ambito  di  applicazione  del   presente
decreto  che,  salvo  diverse  esplicitazioni,   viene   identificato
nell'ordine con: 
      1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione
e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel  mercato  per
suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante,
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno distintivo; 
      2)  il  rappresentante  autorizzato:  la   persona   fisica   o
giuridica, stabilita nella Comunita' e  designata  espressamente  dal
fabbricante, che agisce in nome e per conto  del  fabbricante  stesso
sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato  e'
assoggettato  agli  obblighi  e  agli  oneri  posti  a   carico   del
fabbricante dal presente decreto legislativo; 
      3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel
mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se  il
fabbricante non  ha  sede  nella  Comunita'  e  non  ha  nominato  un
rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorita'
di vigilanza di cui all'articolo 12 le  informazioni  necessarie  sul
prodotto; 
    m)  responsabile  dell'installazione  dell'impianto   fisso:   il
soggetto responsabile della messa in conformita' di un impianto fisso
ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; 
    n)  radioamatore:  persona  debitamente   autorizzata,   che   si
interessa   alla   tecnica   della   radioelettricita'    a    titolo
esclusivamente personale e senza scopo di  lucro,  che  partecipa  al
servizio  di  radiocomunicazione  "d'amatore"  avente   per   oggetto
l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici. 
 
          Nota all'art. 3:
              -  La  Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE "Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio che prevede una
          procedura  d'informazione  nel  settore delle norme e delle
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione,  e' pubblicata
          nella  Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 21 luglio
          1998, n. L 204. E' entrata in vigore il 10 agosto 1998.