Art. 4. 
    Requisiti per l'immissione nel mercato o la messa in servizio 
  1. Sono immesse  nel  mercato  o  messe  in  servizio  soltanto  le
apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo, quando installate correttamente,  sottoposte  ad
appropriata  manutenzione  ed  utilizzate  conformemente  alla   loro
destinazione.