Art. 5. Impianti fissi 1. Gli apparecchi immessi nel mercato che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente decreto legislativo. Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10 e 11, non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso cui e' destinato l'apparecchio e le relative caratteristiche di compatibilita' elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso, al fine di non pregiudicare la conformita' dell'impianto stesso. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2. 2. Le autorita' competenti individuano i soggetti responsabili della messa in conformita' di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all'allegato VI.