Art. 5. 
                           Impianti fissi 
  1. Gli apparecchi immessi nel mercato che possono essere  integrati
in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli
apparecchi previste dal presente decreto legislativo. Le disposizioni
degli  articoli  7,  9,  10  e  11,  non  hanno  tuttavia   carattere
obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere  integrati
in un impianto fisso determinato  e  non  altrimenti  disponibili  in
commercio.  In  tali   casi   la   documentazione   d'accompagnamento
identifica l'impianto fisso  cui  e'  destinato  l'apparecchio  e  le
relative caratteristiche di compatibilita' elettromagnetica e  indica
le  precauzioni  da  prendere  per  l'integrazione   dell'apparecchio
nell'impianto fisso, al  fine  di  non  pregiudicare  la  conformita'
dell'impianto  stesso.  La  documentazione   comprende   inoltre   le
informazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2. 
  2. Le autorita'  competenti  individuano  i  soggetti  responsabili
della messa  in  conformita'  di  un  impianto  fisso  ai  pertinenti
requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all'allegato VI.